Collegato lavoro: il testo definitivamente approvato dal Senato

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I dipendenti pubblici potranno essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi, anche per l’avvio di attività professionali e imprenditoriali.
Confermata la possibilità di assolvere agli obblighi scolastici con il contratto di apprendistato.
Queste alcune delle tante novità previste dal Collegato Lavoro (DDL 1167 B) approvato definitivamente il 3 marzo scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
Nel provvedimento in oggetto sono, infatti, molte le novità nell’ambito della riforma del lavoro (e, già il passaggio dai “vecchi 9 articoli” del 2008 agli attuali 50 ne è una dimostrazione; tra di esse si possono segnalare:
la revisione del sistema sanzionatorio contro il lavoro sommerso;
la modifica delle sanzioni relative alle violazioni della disciplina dell’orario di lavoro;
i nuovi termini di impugnazione del licenziamento;
le nuove procedure di conciliazione e arbitrato;
le novità in materia di accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica;
le modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità;
le novità in materia di certificazione dei contratti di lavoro;
la delega per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;
la delega per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti.
Vediamo, pertanto, nello specifico tutto quanto contenuto nel testo.
Conciliazione e arbitrato – Licenziamento
L’apertura del commento dice già tutto…..Il tentativo di conciliazione nel processo del lavoro non costituirà più condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Viene ridisegnata la sezione del nostro codice di procedura civile recante disposizioni in tema di controversie individuali di lavoro, con la trasformazione del tentativo di conciliazione in una fase meramente eventuale.
Nel processo del lavoro, quindi, si è reso facoltativo il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali e in particolare quelle relative all’arbitrato; infatti, avvalendosi di questo istituto (solo se previsto dai contratti collettivi nazionali), le parti contrattuali potranno definire clausole compromissorie al fine di affidare la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale
L’art. 31 della legge in commento contiene le disposizioni che hanno dato spazio (e sicuramente ne daranno in seguito) a vivaci dibattiti.
Il comma 5 prevede la possibilità di inserire nei contratti di lavoro delle clausole con cui il lavoratore e il datore di lavoro decidono di devolvere le eventuali future controversie a un arbitrato, invece che al Giudice del lavoro.
Simili clausole saranno valide a patto e condizione che siano consentite dalla contrattazione collettiva (anche se la legge prevede che, dopo diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, si potranno comunque sottoscrivere) e che siano, in ogni caso, certificate da una delle Commissioni di certificazione previste dalla legge Biagi.
Impugnazione del licenziamento:perde di efficacia se il ricorso non è depositato in tribunale o non è comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato entro180 giorni dalla data del deposito del ricorso nella cancelleria o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione.
Pertanto, secondo quanto stabilito dall’art. 34, resta fermo l’obbligo per il lavoratore licenziato di impugnazione il licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione, ma nei successivi 180 giorni il lavoratore ha l’onere (a pena di inefficacia dell’impugnazione e, quindi, di decadenza dall’azione) di proporre ricorso avanti al Giudice del lavoro.
La stessa procedura viene prevista per una serie di situazioni diverse dal licenziamento, quali ad esempio l’impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro, trasferimenti, somministrazione irregolare.
Pubblica Amministrazione
Esecuzione forzata P.A. Nell’articolo 44 del provvedimento si prevede l’estensione della normativa ex l. 30/1997 anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti c.p.c. promossi nei confronti di enti e istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale.
Per quanto concerne l’aspettativa per l’avvio di attività professionali e imprenditoriali già citati all’inizio del commento, è opportuno precisare che trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici facendo salva la disciplina speciale in materia di aspettativa relativa agli appartenenti a carriera diplomatica e prefettizia, magistrati ordinari, amministrativi e contabili e avvocati e procuratori dello stato.
Le pubbliche amministrazioni saranno tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.
Ammortizzatori sociali
Ancora uno slittamento. Il Governo, entro il termine di 36 mesi dalla entrata in vigore della legge in commento, dovrà aver cura di revisionare la disciplina degli ammortizzatori sociali, riordinare la normativa in materia di servizi per l’impiego, incentivi alla occupazione e apprendistato e in materia di occupazione femminile
Lavoro nero e sommerso
La nuova misura della sanzione amministrativa torna ad essere prevista solo in caso di rapporto di lavoro subordinato.
In caso di impiego di lavoratori subordinati in nero si applica una sanzione amministrativa che va da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L’importo della sanzione diminuisce ad 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore venga regolarmente impiegato successivamente dallo stesso datore.
Per quanto riguarda le sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50%.
Con l’emanazione di tale legge è stata, pertanto, prevista una riduzione delle sanzioni per i soggetti che, dopo aver utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato il lavoratore in tal modo impiegato.
Viene esclusa l’applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all’impiego di lavoro sommerso nella ipotesi in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti trovi evidenza la volontà di non occultare il rapporto, anche se si tratta di una diversa qualificazione del rapporto stesso (il caso tipico è quello in cui è stato utilizzato il lavoro a progetto in luogo del lavoro subordinato).
Certificazione del contratto
Assume valenza anche in giudizio. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole, il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo i seguenti casi:
– erronea qualificazione del contratto;
– vizi del consenso;
– difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
La disciplina sulla certificazione dei contratti è stata, quindi, ampliata sia per il campo di applicazione sia rafforzando il suo valore vincolante.
Passaggio significativo della nuova disposizione è, poi, quello della certificazione per via telematica delle assenze dal lavoro per malattia: viene abbandonato il certificato cartaceo, per lasciare il posto a quello on line che il medico dovrà inviare all’INPS.
Ispezioni
Alla conclusione delle attività di verifica, deve essere rilasciato al datore di lavoro (o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo di tempestiva consegna al datore) il verbale di primo accesso con contenuti obbligatori per le ispezioni che durano più di un giorno.
Permessi
Diverse modalità di fruizione dei tre giorni di permesso per l’assistenza di familiari disabili gravi.
Contratti di lavoro
Novità anche per le tipologie contrattuali di lavoro: torna in vita lo staff leasing, ovvero il contratto di somministrazione.
Apprendisti all’età di 15 anni: sarà possibile assolvere all’ultimo anno di obbligo di istruzione mediante il contratto di apprendistato (in azienda), a condizione della necessaria intesa tra Regioni, Ministero del Lavoro e Ministero dell’istruzione, sentite le parti sociali.
In particolare, la norma prevede che l’obbligo di istruzione, fissato a sedici anni, potrà essere assolto all’interno dei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Per quanto concerne il contratto a termine si prevede che il datore di lavoro, nei casi in cui sia disposta la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato, è obbligato a risarcire il lavoratore con una indennità onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità, ridotta alla metà nel caso di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.
Ancora novità per il lavoro a progetto; la legge interviene nei casi in cui venga accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e non.
In tali casi, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione, nel caso in cui abbia offerto entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione dell’occupazione.
In questo modo, si introduce una “penalizzazione” per quei collaboratori che, pur potendo accettare l’adesione alle misure di emersione previste dalla normativa del 2007, hanno rinunciato all’assunzione.
Lavori usuranti
L’art. 1 prevede delle norme di favore per i lavoratori che hanno svolto lavori usuranti. Nei confronti di tali soggetti, viene anticipato il momento di maturazione della pensione di anzianità: si potrà, infatti, smettere di lavorare 3 anni prima della soglia vigente.
La norma introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale ha la priorità il lavoratore che, a parità di tempi di presentazione della domanda, ha trascorso più tempo in attività usurante. Si tratta di una norma di delega che dovrà essere specificata con apposito provvedimento.
Borsa continua nazionale del lavoro
Viene previsto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di conferire ai nodi regionali e interregionali della Borsa continua nazionale del lavoro tutte le informazioni relative alle procedure comparative effettuate per il conferimento degli incarichi di collaborazione, oltre che alle procedure selettive e di avviamento effettuate per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e con contratti di lavoro flessibile, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso.
Viene, altresì, previsto l’obbligo per le università pubbliche e private di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei propri laureati.
(Altalex, 9 marzo 2010. Nota di Manuela Rinaldi)
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=10761