Zone montane non metanizzate, bonus gasolio sulla “distanza”

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Esclusi dall’agevolazione gli edifici ubicati in aree interne al centro abitato dove ha sede il Municipio
Gasolio e Gpl meno cari soltanto per chi abita “lontano” dal Municipio. Per capire meglio, i residenti nelle aree “non metanizzate” dei Comuni appartenenti alla zona climatica E, che possono quindi accendere il riscaldamento per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, godono di una riduzione di prezzo sui combustibili utilizzati.
L’agevolazione, quella a regime dal 1999 grazie alla legge 448/1998, riguarda in particolare le “frazioni di Comuni”, cioè “le porzioni edificate ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le case sparse” (articolo 4, comma 2, Dl 268/2000).
Nel 2002, con la Finanziaria per quell’anno, il beneficio è stato esteso anche agli edifici situati in zone parzialmente non metanizzate ricadenti nel centro abitato. L’allargamento dell’agevolazione era però limitato nel tempo, pertanto, di anno in anno si è resa necessaria una conferma “scritta” nelle successive leggi finanziarie. Ciò è avvenuto fino a quella per il 2009, mentre, nell’ultima Finanziaria (legge 191/2009) l’estensione della concessione non è stata convalidata.

Allo stato attuale, dunque, lo sconto si applica alle parti di territorio comunale fuori dal centro abitato, individuate come non metanizzate con delibera consiliare. Nessun risparmio invece per le aree interne al centro, dove ha sede il Municipio, anche se l’amministrazione le ha indicate come “non metanizzate”.

Il dilemma e la soluzione proposta dalle Dogane
Molti dei Comuni in questione hanno un territorio montano caratterizzato da una frammentazione delle porzioni edificate, proprio per l’impossibilità fisica di costruire agglomerati urbani estesi, e spesso non è semplice distinguere le posizioni geografiche di alcuni edifici. Il problema che si pone per gli enti locali è distinguere di volta in volta, quali immobili insistono nel centro abitato e quali fuori, anche in conseguenza di delibere che negli ultimi anni hanno accorpato entrambe le tipologie in un’unica zona “non metanizzata”.
Per questo motivo, l’Agenzia delle Dogane, con la nota del 12 aprile, fa sapere di avere predisposto, in collaborazione con le Associazioni di categoria e l’Anci, un modello dedicato ai Comuni per aiutarli a operare le opportune “separazioni” e individuare chi può e chi non può fruire della riduzione di prezzo.

Sulla scorta dell’attestazione, debitamente compilata dall’amministrazione comunale, i fornitori di gasolio e Gpl che da gennaio hanno fatturato a prezzo pieno, per gli impianti ubicati in tali zone, potranno effettuare, se spettanti, gli sconti e presentare agli uffici delle Dogane competenti domanda di rimborso.
Paola Pullella Lucano

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/zone-montane-non-metanizzate-bonus-gasolio-sulla-distanza