Continua “il tango dei bond argentini”: nuova condanna per una banca

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La banca è responsabile per inadempimento contrattuale in relazione alla violazione degli obblighi informativi.
E’, quindi, tenuta al risarcimento del conseguente danno.
Continua “il tango dei bond argentini” con la serie di “innumerevoli risarcimenti in favore dei consumatori”, da ultimo con la sentenza in commento del Tribunale di Milano del 22 febbraio scorso, con cui è stato, appunto, precisato che “l’obbligo di informativa non può ritenersi adempiuto in forza della sottoscrizione apposta sul contratto quadro in relazione alla ricezione del documento sui rischi generali degli investimenti, che ha carattere generale e che non prova il tipo di informazione data e se la stessa nella specie sia stata adeguata in concreto”.
Nella sentenza in commento si legge testualmente che “In ordine agli obblighi informativi, deve, infatti, rilevarsi che non è stato provato dalla banca che gli acquisti in esame siano stati preceduti dall’informativa sulle caratteristiche dei titoli, dovute all’investitore in ossequio ai principi di diligenza e trasparenza, di cui agli arti. 21 TUF e 26 Reg. Consob 11522/98, né che siano state acquisite informazioni sugli obiettivi di investimento del cliente, laddove tali informative, di carattere sia attivo che passivo, sono necessarie al fine di assolvere all’obbligo ineludibile di fornire all’investitore una informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (cosi Cass. n. 17340/08).
Secondo quanto precisato nelle motivazioni della sentenza de qua la banca non ha provato di aver assolto all’obbligo informativo, fondamentale nelle operazioni in questione, e soprattutto nella fattispecie in esame, trattandosi di titoli emessi all’estero, e considerando anche il fatto che l’investimento impegnava quasi un terzo del patrimonio della parte ricorrente, così come risultava anche dalla prospettazione della banca stessa.
Ancora il giudice precisa che il menzionato obbligo di acquisire informazioni sull’esperienza in materia di strumenti finanziari, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio delle investitrici non può ritenersi assolto mediante il questionario prodotto in cui non sono state fornite le informazioni sulla situazione finanziaria e sull’esperienza in materia di investimenti ed è indicata la propensione al rischio “media” e quale obiettivo di investimento la “prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio dell’oscillazione dei corsi”.
Questo in quanto tale documento è un modulo predisposto dalla banca, compilato mediante l’apposizione di crocette, e che, quindi, non può provare il tipo di informazione fornita nel caso di specie e la sua adeguatezza in concreto.
Precedenti giurisprudenziali
Bond argentini: violazione degli obblighi di informazione e risoluzione del contratto.
Senza informazioni idonee circa i rischi a cui potrebbe andar incontro il cliente, per investimenti in titoli di natura speculativa, la banca ha l’obbligo del risarcimento del danno, in quanto la vendita non è trasparente.
In capo all’istituto di credito può configurarsi, infatti, un grave inadempimento contrattuale: per l’ordine di acquisto delle obbligazioni, autonomo dal contratto quadro, può scattare l’obbligo della restituzione (Tribunale Piacenza, sentenza 28.07.2009, n. 546).
Bond Argentini: condanna della Banca per responsabilità precontrattuale.
Con riferimento alla vendita di Bonds Argentini, sussiste la responsabilità precontrattuale della Banca per violazione degli obblighi informativi previsti ex lege – i quali costituiscono espressione e concretizzazione del più generale dovere di correttezza indicato nell’art. 1337 c.c. – tutte le volte in cui, “dalla tipologia e quantità degli investimenti in precedenza compiuti e dall’importanza delle informazioni che sono state taciute all’investitore”, debba ritenersi che quest’ultimo, “se posto in condizioni di conoscere l’effettiva situazione dei bond argentini o, comunque, senza l’interferenza del comportamento carente o negligente della Banca, avrebbe orientato la sua determinazione in maniera difforme” (Tribunale Lecco, sentenza 14.06.2007, n. 657).
Dalla CTU espletata in corso di causa, ed in particolare dall’interpello delle agenzie di rating più importanti al mondo (Fitch, Moody’s, Standard & Poor) è risultato altresì che esse hanno iniziato ad apprezzare il reale stato di difficoltà della Repubblica Argentina solo pochi mesi prima del definitivo tracollo (lo stato di default risale a novembre del 2001) e, tuttavia, “già consideravano non altamente affidabile il suo debito sin dal 1997; in particolare dai rating assegnati al momento degli acquisti da parte degli attori emerge chiaramente come il mantenimento delle condizioni di solvibilità della Repubblica Argentina fosse incerto e che l’investimento in strumenti finanziari presentasse medio-alti livelli di rischiosità associati ad altrettanto medio-alti livelli di redditività” (pag. 13).
Da quanto sopra consegue < Bond argentini: nullo il contratto se la banca non ha informato con diligenza.
Con la sentenza 18.03.04 il Tribunale di Mantova dichiara la nullità del contratto di borsa volto all’acquisto di bond argentini per violazione degli artt. 21 t.u.l.f., 28 e 29 reg. Consob da considerarsi come norme imperative ex art. 1418, condannando l’istituto di credito contraente alla restituzione della somma investita.
Nel caso di specie, due coniugi avevano investito una considerevole somma in bond argentini, il cui valore si era poi azzerato in seguito alla crisi finanziaria del paese; l’acquisto delle azioni era avvenuto in un momento in cui gli istituti finanziari avrebbero già dovuto essere a conoscenza dell’alto rischio di insolvenza, sia per gli articoli già comparsi sulla stampa specializzata, che per il basso rating attribuito ai titoli dai più rinomati istituti specializzati.
Il giudice ha stabilito che la banca avrebbe dovuto “fornire una completa informazione circa i rischi connessi a quella specifica operazione che il cliente intendeva porre in essere (obbligo imposto dall’art. 28 co. II del regolamento Consob n. 11522), informazione che, trattandosi di soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell’operatore particolarmente qualificato (cfr. artt. 21 lett. a) d.lgs. 58/98, 26 lett. e) reg. Consob cit. e 1176 II co. c.c.) nell’ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l’interesse dei clienti (v. artt. 5 e 21 lett. a) del d.lgs. 58/98, non senza dimenticare che la tutela del risparmio è addirittura imposta dall’art. 47 della Costituzione), necessariamente comprendeva l’indicazione, non generica, della natura altamente rischiosa dell’investimento operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dovendosi ritenere, sotto tale profilo, che la banca sia obbligata a conoscere tali dati e, conseguentemente, a riferirli al cliente” (Tribunale di Mantova, sentenza 18.03.2004).
Altalex, 16 aprile 2010. Nota di Manuela Rinaldi. Si ringrazia per la segnalazione Luciana De Filippo
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=49906