Corte Ue: no all’Iva forfetaria per i trasporti transfrontalieri

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I giudici sovranazionali ravvisano nella normativa polacca violazioni degli obblighi comunitari
Con la sentenza del 6 maggio, resa nel procedimento C-311/09, la Corte di giustizia Ue, in materia di imposta sul valore aggiunto, ha statuito, condannandola, che la Repubblica di Polonia con la sua normativa nazionale in materia di tassazione forfetaria di vettori domiciliati al di fuori del territorio nazionale, esercitanti trasporto transfrontaliero di persone, è venuta meno agli obblighi comunitari a essa incombenti in forza degli articoli 73, 168 e 273 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006.
La normativa europea in questione dispone che, per le cessioni di beni e servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo ricevuto o da ricevere da parte del fornitore o del prestatore per tali operazioni per conto dell’acquirente, locatario o di terzi, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. Nella misura in cui i beni e i servizi sono adoperati per proprie operazioni soggette a imposta, i contribuenti possono poi, nello Stato membro in cui queste operazioni vengono effettuate, detrarre dall’importo di quanto dovuto l’importo dell’Iva dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che sono o saranno consegnati e per i servizi che sono o potrebbero essere forniti da altro soggetto passivo.
In ragione poi dell’articolo 273, primo comma, della direttiva, gli Stati membri possono stabilire altri obblighi che ritengano necessari per la corretta riscossione dell’Iva subordinati però al rispetto di parità di trattamento per le operazioni interne e per le operazioni tra gli Stati membri e a condizione che tali obblighi non comportino scambi tra gli Stati membri con formalità connesse con il passaggio di una frontiera. Va inoltre ricordato che, ai sensi dell’articolo 395 della direttiva, il Consiglio dell’Unione europea, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure particolari, anche in deroga alla direttiva in questione, al fine di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare frodi o evasioni fiscali. Da un punto di vista procedurale, lo Stato membro che intende introdurre le misure derogatorie di cui sopra invia una domanda alla Commissione, fornendo tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non avere tutte le informazioni necessarie, contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda chiedendo di specificare quali informazioni aggiuntive sono necessarie. Una volta che la Commissione dispone di tutti i dati necessari, ne informa lo Stato membro richiedente nonché gli altri Stati membri, e, in caso di perplessità circa la legittimità della proposta derogatoria, invia apposita comunicazione allo stato richiedente. La procedura descritta deve, in ogni caso, essere completata entro otto mesi dal ricevimento della richiesta da parte della Commissione stessa.
Analizzando invece la normativa polacca in materia, rileviamo come la legge 11 marzo 2004 sulla tassazione dei beni e servizi preveda che il ministro delle Finanze può stabilire regole, condizioni e procedure specifiche per il calcolo e la riscossione dell’imposta in materia di servizi di trasporto internazionale su strada effettuato da soggetti passivi che hanno la loro sede (o domicilio o residenza) al di fuori del Paese, tenendo conto della specificità dei servizi di trasporto forniti, della necessità di garantire un accurato calcolo dell’importo della tassa e rispettando le disposizioni della Comunità europea. In base al decreto del ministro delle Finanze del 27 aprile 2004, i contribuenti che hanno la loro sede o stabile organizzazione o di domicilio o residenza al di fuori del Paese sono soggetti a imposta da un ufficio doganale, in materia di servizi internazionali di trasporto su strada effettuati nel paese e rappresentati da prestazioni di trasporto occasionali di persone su autobus circolanti anche al di fuori della Polonia, secondo precise modalità e, in particolare, con l’applicazione di un’aliquota forfetaria per ciascun passeggero, senza tener conto dei chilometri effettuati dal mezzo di trasporto nel Paese polacco e di quelli effettuati oltre confine.
La Commissione Ue, non persuasa affatto dal meccanismo impositivo polacco, e dopo infruttuoso scambio di note ufficiali con la Repubblica di Polonia, notificava al Paese un ricorso per la violazione degli articoli 73, 168 e 273 della direttiva 2006/112. In particolare, la Commissione afferma che la determinazione polacca dell’Iva con riferimento alla materia in questione non è conforme all’articolo 73 per quanto concerne il calcolo della base imponibile, all’articolo 168 per quanto riguarda le detrazioni e, infine, all’articolo 273 per quanto riguarda gli obblighi relativi alla registrazione e presentazione ai fini Iva da parte degli obbligati.
Secondo la Commissione, infatti, è illegittima (per contrasto in particolar modo con l’articolo 73) la normativa polacca che stabilisce una tariffa fissa per ogni passeggero e che considera l’importo dell’Iva dovuta, in relazione ai servizi resi ai passeggeri di un autobus per un percorso specifico anche oltre confine, come la semplice risultante di tale tariffa moltiplicata per il numero di passeggeri sul bus in questione, senza tener conto della distanza effettiva percorsa dall’autobus in Polonia. La Commissione ricorda infatti come nella causa 6 novembre 1997, C-116/96, la Corte Ue ha dichiarato, tra l’altro, nel caso dei servizi di trasporto internazionale di persone, che ai fini della determinazione della porzione di percorso soggetta a imposta in ciascuno Stato membro interessato, l’importo totale dovuto per la fornitura deve essere stabilito in proporzione alle distanze percorse in ogni Stato, con esclusione di ogni altro criterio di determinazione.
Per quanto attiene poi al contrasto della normativa polacca con gli articoli 168 e 273 della direttiva 2006/112, la Commissione ha affermato che non è ammissibile che sul contribuente non gravino obblighi di registrazione in Polonia, con la conseguenza di non essere soggetto a tutti gli obblighi ai sensi della legge Iva e di non godere perciò specularmene di alcun diritto, non potendo, ad esempio, recuperare l’Iva pagata in Polonia, in particolare nell’ambito degli acquisti di carburante.
La Repubblica di Polonia si è difesa contro i rilievi della Commissione facendo presente che è in corso una discussione parlamentare volta a porre fine alla normativa derogatoria alla direttiva 2006/112.
La Corte di giustizia, definitivamente pronunciandosi il 6 maggio, ha innanzitutto affermato che la circostanza secondo la quale sarebbe in corso un’attività legislativa per porre rimedio alla violazione dell’articolo 73 della direttiva 2006/112 non è pertinente, in quanto l’esistenza di un inadempimento comunitario deve essere valutata in base alla situazione normativa dello Stato membro quale si presenta o si presentava alla data indicata nel parere motivato trasmesso dalla Commissione. In questo caso, è pacifico che, alla scadenza del termine dato dalla Commissione nel parere motivato, la Repubblica di Polonia, come tra l’altro anche dalla stessa riconosciuto, non aveva adottato le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2006/112. Inoltre, l’impossibilità di fruire del diritto alla detrazione Iva e l’eccentrica regolamentazione delle formalità connesse al pagamento del tributo sono, a giudizio dei magistrati sovranazionali, altre palesi violazioni di quanto previsto nella normativa comunitaria 2006/112.
La Corte, quindi, accogliendo le richieste della Commissione Ue, ha condannato la Repubblica di Polonia per violazione degli articoli 73 168 e 273 della direttiva 2006/112.
Mauro Di Biasi
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-no-all-iva-forfetaria-i-trasporti-transfrontalieri