Studi di settore, on line i modelli definitivi per i dati rilevanti

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Sono parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare con Unico 2010, anche in forma unificata
Approvati, con provvedimento del direttoriale del 25 maggio 2010, e pubblicati sul sito dell’Agenzia i 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, allegati di Unico 2010.
Si tratta di 137 modelli riguardanti studi di settore già in vigore (evoluti a decorrere dal periodo d’imposta 2007 o 2008) e dei 69 modelli relativi agli studi approvati, in evoluzione, a decorrere dal periodo d’imposta 2009, con i decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 marzo 2010.
Si presentano, di seguito, le principali novità contenute nei modelli.
Quadro A – Personale addetto all’attività
Per il quadro A relativo alle informazioni sul personale addetto all’attività, le modifiche più rilevanti hanno interessato i modelli dei 69 studi approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2009. In particolare, per tener conto della nuova modalità di stima dell’apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, sono stati operati i seguenti interventi:
introduzione di due righi relativi ai “soci amministratori” e ai “soci non amministratori”, di cui vengono richiesti il numero e la percentuale di lavoro prestato, e che sostituiscono rispettivamente i “soci con occupazione prevalente nell’impresa” e i “soci diversi da quelli di cui al rigo precedente”, presenti nella precedente versione del quadro A
introduzione di un unico rigo “associati in partecipazione”, destinato a raccogliere l’informazione sul numero degli associati in partecipazione e la relativa percentuale di lavoro prestato. Il nuovo rigo accorpa i due presenti nel quadro A dei 137 modelli relativi agli studi in vigore dai periodi d’imposta 2007 e 2008, riferiti rispettivamente agli “associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell’impresa” e agli “associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente”.
La modifica relativa all’indicazione dei dati relativi ai soci amministratori soddisfa l’esigenza di uniformare il trattamento della medesima tipologia di soggetti nell’ipotesi di società di persone che in quelle di capitali, ed ha comportato anche l’isolamento del valore contabile, per uno stesso trattamento nella funzione di regressione.

Quadro F – Elementi contabili (Attività di impresa)
Il quadro F, destinato all’indicazione dei dati contabili, per le imprese, limitatamente agli studi approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2009, è stato interessato dalle seguenti novità:
nel rigo F16 – Spese per acquisti di servizi, è previsto un apposito campo destinato a raccogliere l’informazione relativa alle spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore, avuto riguardo alle società di capitali. La stessa informazione andrà invece indicata nel rigo F19 – Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa – nell’apposito campo interno, nell’ipotesi di società di persone. I due campi, come in precedenza accennato, soddisfano l’esigenza di individuarne il rispettivo valore e neutralizzarlo nel calcolo dei ricavi stimati;
il rigo F23 – Altri componenti negativi, che contiene i dati relativi ai componenti non aventi natura finanziaria o straordinaria e che hanno contribuito alla determinazione del reddito, è stato integrato prevedendo che in esso vada anche inserito l’importo pari al 10 per cento dell’Irap versata nel periodo d’imposta e deducibile dal reddito d’impresa, nonché l’importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, decreto legge 78/2009 (Tremonti-ter).
Eliminazione poi nei quadri F degli studi in esame della sezione “Ulteriori elementi”, che rimane confermata, invece, nel quadro F dei 137 modelli relativi agli studi approvati a decorrere dai periodi di imposta 2007 e 2008, dove dovranno essere indicate le informazioni relative ai soci amministratori delle società. In tale sezione dovranno essere riportati il numero e la percentuale di lavoro prestato per l’attività corrispondente alla qualifica rivestita, nonché l’ammontare delle spese per compensi corrisposti ai soci per l’incarico di amministratori. Per questi studi le suddette informazioni, pur non avendo ancora alcun rilievo ai fini del calcolo del ricavo da studi di settore, potranno essere utilizzate sia ai fini dell’elaborazione degli studi che saranno sottoposti a evoluzione nei prossimi periodi d’imposta, sia per correggere eventuali situazioni che il contribuente potrà segnalare in sede di contraddittorio con gli uffici dell’Agenzia (circolare 38/E del 2007).
Quadro G – Elementi contabili (Attività di lavoro autonomo)
Le più rilevanti modifiche che hanno interessato il quadro G, destinato all’indicazione dei dati contabili, per i professionisti, sono:
il rigo G09, nelle cui istruzioni è previsto vadano indicate le “Altre spese” che hanno contribuito alla determinazione del reddito, per tener conto dei nuovi limiti di deducibilità per i professionisti, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande;
il rigo G12 “Componenti negative” che hanno contribuito alla determinazione del reddito, dove va indicato anche l’importo pari al 10 per cento dell’Irap, versata nel periodo d’imposta, deducibile dal reddito del professionista. Tale integrazione si è resa necessaria a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legge 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009.
Quadro X (Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore)
Nel quadro X di tutti i modelli sono nuovi righi destinati a indicare le ulteriori informazioni necessarie per l’adeguamento dei risultati degli studi di settore alla situazione di crisi economica.
L’indicazione delle informazioni richieste nei nuovi righi consente l’applicazione dei correttivi, previsti dalla revisione congiunturale speciale degli studi di settore approvata con il decreto ministeriale del 20 maggio 2010.
In particolare, i dati richiesti nel Quadro X possono riguardare, ad esempio:
l’ammontare dei ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi ai periodi d’imposta 2007 e 2008 (necessari per l’applicazione del correttivo congiunturale individuale e per gli interventi relativi all’analisi di normalità economica). Fanno eccezione lo studio di settore UM05U – Commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti, dove, per consentire l’applicazione del correttivo individuale, è richiesto l’ammontare dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nei periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008, e gli studi delle manifatture: UD07A, UD07B, UD08U, UD13U, UD14U, UD18U, UD21U e UD33U (T.A.C., ceramica e produzione orafa), dove l’ammontare dei ricavi da indicare deve essere riferito al 2005;
l’ammontare totale delle spese sostenute per i lavori di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione riferite esclusivamente ai beni immobili destinati all’attività (che consente l’applicazione del correttivo specifico per lo studio UG44U – Alberghi);
il valore percentuale del portafoglio prodotti afferente l’area del risparmio gestito e del risparmio amministrato, rispetto all’ammontare totale del portafoglio prodotti indicato al rigo D61 del modello TG91U – Attività finanziarie, in riferimento al periodo d’imposta 2009 (utili per l’applicazione del fattore correttivo alla variabile “Dimensione del portafoglio prodotti”, per tener conto dell’impatto della crisi che ha investito i mercati finanziari nel 2009, e che ha determinato una modifica nella composizione del portafoglio prodotti).
Nuovo codice attività per lo studio UG33U
Prevista la compilazione del modello relativo allo studio di settore UG33U – Servizi degli istituti di bellezza, anche per i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2009, hanno esercitato in via prevalente l’attività economica “Servizi di manicure e pedicure – codice attività 96.02.03”.
Per la suddetta attività, al momento assoggettata alla disciplina dei parametri contabili di cui alla legge 549/1995, il modello UG33U costituisce, anche quest’anno, questionario per la raccolta delle informazioni utili all’elaborazione dello studio di settore.
Tale modalità, come quella di prevedere l’inserimento dei quadri Z – Dati complementari, utilizzati per reperire ulteriori informazioni utili per la futura revisione di alcuni studi di settore, sfrutta i canali della trasmissione della dichiarazione Unico 2010, comportando in tal modo notevoli vantaggi, oltre che per l’Agenzia, anche per i contribuenti che non sono tenuti all’invio separato delle informazioni tramite un apposito questionario.
Maria Rita D’Isanto
Francesca Nesci
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/studi-di-settore-line-i-modelli-definitivi-i-dati-rilevanti