Notifiche degli atti processuali più semplici di quanto sembri

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Non necessario il “doppio recapito”, all’ufficio periferico e alla sede centrale dell’Agenzia delle Entrate
Gli atti processuali vanno notificati solo all’ufficio periferico delle Entrate competente per la controversia (solitamente quello che ha emesso, o ha omesso, l’atto in contestazione). Per il cittadino in contenzioso con l’Amministrazione non c’è, quindi, la necessità di “duplicare” la procedura, effettuando la notifica anche presso la sede centrale dell’Agenzia. L’importante chiarimento è arrivato con la circolare n. 27/E del 28 maggio, documento che si rivolge, principalmente, proprio ai contribuenti e ai difensori degli stessi, “informati” degli evidenti vantaggi, in termini di minori costi e di maggiore semplificazione, ritraibili da procedure libere da inutili appesantimenti.

Chi va in giudizio
Con l’istituzione delle Agenzie fiscali, le strutture interne di tali enti hanno ereditato le peculiarità (in termini di legittimazione processuale e difesa in giudizio) degli uffici – soppressi – dell’allora ministero delle Finanze. La sostituzione (successione a titolo particolare nel processo, ai sensi dell’articolo 111 cpc) ha effetto in tutti i giudizi tributari, anche se incardinati anteriormente al 1° gennaio 2001. In relazione a questi ultimi, anzi, la legittimazione dell’Agenzia è esclusiva nelle ipotesi in cui, dopo la data del “passaggio”, il Ministero non abbia svolto alcuna attività processuale (la stragrande maggioranza dei casi), così come in quelle in cui lo stesso sia stato poi estromesso dal giudizio, pur in assenza di un provvedimento formale.

Ma nel concreto, quali sono gli uffici “coinvolti”? Detto che l’organizzazione dell’Agenzia delle Entrate è disciplinata dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e dagli altri atti di organizzazione, legittimati ad agire e ad esser convenuti nei giudizi davanti alle Commissioni tributarie (Ctp, Ctr, Ctc), come chiarito anche dalla Cassazione con la sentenza n. 3058/2008, sono gli uffici locali dell’Agenzia (Direzioni regionali e provinciali e, fino alla loro completa soppressione, uffici locali, nonché Centro operativo di Pescara), rappresentati in questo “dal direttore nominato, avente funzioni dirigenziali, che per la gestione e l’adempimento dei compiti ad esso demandati può delegare suoi diretti collaboratori a scopi determinati”.

Per quanto riguarda il giudizio tributario in Cassazione, sussiste una legittimazione processuale concorrente “interna”. Questa, infatti, spetta sia all’Agenzia delle entrate, in persona del suo direttore che ne ha la rappresentanza legale, sia alla struttura territoriale che ha emanato l’atto impugnato o che non ha emanato l’atto richiesto (cfr Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 3116/2006). E’ da questo punto che la circolare parte per “invitare” i contribuenti ad effettuare le notifiche degli atti giudiziari e delle sentenze presso le strutture territoriali “competenti” e, conseguentemente, queste ultime a non sollevare eccezioni in contrasto con tali indicazioni. Il “promemoria” ha, come anticipato, il chiaro intento di evitare inutili appesantimenti dalla procedura, con gli uffici centrali altrimenti tenuti trasmettere gli atti alle strutture periferiche.

Il tutto, fino al momento in cui l’Avvocatura dello Stato non si sia già costituita in nome e per conto dell’Agenzia. Circostanza che impone le notificazioni presso le competenti strutture territoriali (Avvocatura distrettuale o generale) del medesimo Organo legale.

Il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato
In tutte le circostanze in cui all’Agenzia e ai propri uffici è preclusa la possibilità di stare in giudizio direttamente mediante propri dipendenti (primo fra tutti, il giudizio in Cassazione), sussiste il “patrocinio autorizzato” dell’Avvocatura di Stato, cui è affidata, in via organica ed esclusiva, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Agenzia. La cooperazione fra l’Amministrazione finanziaria e l’Organo legale è disciplinata da un protocollo d’intesa, senza rilevanza esterna. Per il “corretto” esercizio della funzione in questione non è necessario il conferimento di una specifica procura all’Avvocatura dello Stato.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/notifiche-degli-atti-processuali-piu-semplici-di-quanto-sembri