Consulenza con società spagnola: Iva nel Paese del committente Ue

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Considerate “prestazioni generiche” le attività svolte per la ditta estera che affitta case italiane via web
Escluse dall’applicazione dell’Iva, per mancanza del requisito della territorialità, le attività di consulenza e pianificazione aziendale svolte da una società italiana nei confronti di una ditta spagnola che affitta, via web, immobili in Italia. Ai servizi, infatti, considerati “prestazioni generiche”, si applica la regola generale che prevede la tassazione nel paese di stabilimento del committente, cioè in Spagna. Non rientrano quindi, ai fini Iva, fra le operazioni territorialmente rilevanti in Italia (articolo 7-quater, Dpr 633/1972).
E’, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 48/E del 1° giugno.

Nello specifico, l’istante, una Srl con sede a Roma, ha stipulato un contratto di consulenza con una società spagnola che affitta, in via telematica, immobili siti in Italia. Le attività svolte dalla ditta italiana consistono nel predisporre studi di mercato, effettuare ricerche di marketing, revisionare gli standard di qualità, analizzare i prodotti della concorrenza, assistere i clienti della società spagnola, gestire gli eventuali disservizi riscontrati negli appartamenti.

La società interpellante precisa che, fino al 31 dicembre 2009, ha escluso tali prestazioni dall’applicazione dell’Iva per assenza del requisito di territorialità, e chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale previsto per le descritte operazioni alla luce delle recenti novità normative (Dlgs 18/2010 di recepimento della direttiva 2008/8/Ce), che hanno modificato il concetto di territorialità ai fini Iva.

L’Agenzia ricorda, in via preliminare, la norma generale in base alla quale i “servizi generici” sono rilevanti ai fini Iva nel nostro Paese se resi nei confronti di un soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia o da un prestatore stabilito in Italia nei confronti di un committente non soggetto passivo.
Accanto a questa regola generale, il Dlgs 18/2010 ha introdotto alcune deroghe, per specifiche categorie di prestazioni di servizi. In particolare, sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva “le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile e’ situato nel territorio dello Stato ” (articolo 7-quater Dpr 633/1972).

Alla luce del quadro normativo esposto, l’Agenzia rileva che, nel caso in esame, le prestazioni effettuate dalla società italiana nei confronti di quella spagnola non hanno una relazione concreta ed effettiva con gli immobili, pertanto non sono riconducibili fra quelle territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva.
Le attività svolte dalla ditta italiana, di conseguenza, sono rilevanti nel Paese del committente, cioè in Spagna. Il requisito di genericità che le contraddistingue, infatti, non le fa rientrare nelle citate prestazioni per le quali è previsto un criterio derogatorio (articoli da 7-quater a 7-septies del Dpr 633/1972).

Ai soli fini del controllo, la società italiana dovrà emettere una fattura con l’indicazione che si tratta di operazione non soggetta a Iva (richiamando la relativa norma). Il documento andrà inserito negli elenchi riepilogativi Intrastat e non rientra nella determinazione del volume di affari.
Patrizia De Juliis
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/consulenza-con-societa-spagnola-iva-nel-paese-del-committente-ue