Decreto incentivi convertito: le novità fiscali

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Il debitore iscritto a ruolo potrà opporre (al fine di bloccare la procedura esecutiva) lo sgravio totale o l’avvenuto pagamento integrale delle somme dovute, in base alla certificazione rilasciata dall’ente creditore.
Prevista anche una liberalizzazione dell’attività di riscossione dei tributi degli enti locali: i commi 6quater e 6quinquies dell’art. 1 dispongono che i soggetti indicati dall’art. 3 del D.L. 203/2005 dal 2011 possono svolgere (a seguito di procedure di evidenza pubblica) sia l’attività di riscossione spontanea che quella coattiva.
Ancora in tema di riscossione, si prevede che l’agente della riscossione (Equitalia) non possa iscrivere ipoteca per crediti tributari inferiori a 8.000 euro.
È quanto previsto dalla Legge 73/2010 di conversione del Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
Nella data del 19 maggio scorso il Senato ha, infatti, accordato la fiducia al Governo, così convertendo definitivamente in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (A.S. n. 2165).
Appare opportuno precisare che lo stesso Presidente Napolitano nel promulgare la legge di conversione ha fatto alcuni precisi rilievi, affermando che “Il decreto-legge che, nella sua formulazione originaria, conteneva disposizioni riguardanti esclusivamente la repressione delle frodi fiscali, la riscossione tributaria ed incentivi al sostegno della domanda e delle imprese, nel corso dell’iter di conversione è stato profondamente modificato, anche mediante l’inserimento di numerose disposizioni estranee ai contenuti del decreto e tra loro eterogenee concernenti, tra l’altro, indebiti previdenziali, riorganizzazione dell’amministrazione finanziaria, disciplina dei giochi, deflazione del contenzioso tributario, fondo depositi dormienti, finanziamento di attività di utilità sociale, completamento della rete di banda larga mobile- in virtù dell’approvazione di un maxi-emendamento, sul quale il governo ha posto la questione di fiducia in entrambi i rami del Parlamento”.
Tra le novità approvate nella legge di conversione si segnala l’articolo 5 bis, recante modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica, che introducendo un nuovo articolo al Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), l’articolo 87-bis, adotta procedure semplificate per determinate tipologie di impianti (rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS), prevedendo – fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 8 del codice delle comunicazioni elettroniche – la sola denuncia di inizio attività.
Tra le misure più significative della Legge incentivi si segnala:
– semplificazioni per l’attività edilizia (con liberalizzazione senza alcun vincolo regionale dei lavori edilizi) sia per le manutenzioni ordinarie (per cui non è più richiesta la presentazione della Dia) sia per gli interventi straordinari;
– la possibilità per l’INPS di iscrivere a ruolo le somme indebitamente erogate nonché i crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici;
– l’istituzione di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, finanziato con parte delle maggiori entrate provenienti da misure di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali, nonché di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria
– la detassazione dei campionari, con l’introduzione di una detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo, effettuati nel periodo di imposta 2010, per la realizzazione di campionari fatti nell’ambito dell’Unione europea
Ricapitolando è possibile elencare le modifiche che, nell’iter di conversione in legge, sono state apportate in materia di efficienza e rinnovabili, nel seguente modo:
Acquisto di immobili ad alta efficienza energetica
Lo stanziamento di 60 milioni di euro per incentivare l’acquisto di edifici ad alta efficienza energetica (classi energetiche A e B) viene ad applicarsi non solo ai nuovi immobili (come inizialmente previsto dal D.L. 40/2010), ma anche con riferimento al parco immobiliare esistente.
Viene, altresì, specificato che se l’acquirente dell’immobile è un’azienda, il contributo è fruibile nei limiti previsti dal “regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009 (…)”.
Attività edilizia libera e manutenzione straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria, (compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne) diventano “attività edilizia libera” e soggetti, quindi, a semplice comunicazione al Comune, (a condizione che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici).
Tale disposizione (contenuta nel comma 2, articolo 6 del Dpr 380/2001)contiene un obbligo aggiuntivo: insieme alla comunicazione da fare al Comune, occorrerà trasmettere anche una relazione di un tecnico indipendente, corredata di tutti gli opportuni elaborati progettuali, che asseveri che l’opera sia conforme ai piani regolatori generali e non necessiti di un titolo abilitativo ex legge nazionale o regionale.
Incentivo per l’acquisto di battelli solari
Entro la data del 31 dicembre 2010, le imprese di trasporto di persone sui laghi che acquistano “battelli solari a ridotto impatto ambientale” si vedranno riconosciuto un contributo di 40mila euro per ogni battello acquistato; a fronte dell’acquisto le imprese dovranno contestualmente provvedere “alla demolizione di un battello con propulsione a vapore…”.
Gli standard e i requisiti ambientali previsti sia per i battelli solari sia per quelli da avviare alla demolizione, devono essere definiti da un apposito decreto del Ministro dell’Ambiente.
Lo stanziamento complessivo per tale iniziativa è pari a 700mila euro.
Biciclette elettriche
I contributi stanziati per l’acquisto di motocicli “si intendono applicabili anche all’acquisto di biciclette a pedalata assistita (…)”.
C’è però da dire una cosa: i fondi disponibili per l’acquisto di nuovi motocicli sono andati esauriti in brevissimo tempo; pertanto, niente da fare per le biciclette elettriche.
Attività edilizia libera e pannelli solari
Viene modificato l’articolo 6 del Dpr 380/2001, Testo unico per l’edilizia (in cui sono elencati tutti gli interventi che non necessitano di DIA per essere realizzati). Rispetto alle modifiche apportate inizialmente dal Dl n. 40/2010, la legge di conversione ha eliminato le parole “Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale (…)”, lasciando come unico limite all’applicabilità delle nuove regole “l’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (…)”.
Le Regioni quindi possono soltanto “estendere la disciplina di cui al presente articolo (ossia l’attività edilizia libera anzichè la DIA) a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti”, ma non però prevedere disposizioni più restrittive come inizialmente previsto.
(Altalex, 28 maggio 2010. Nota di Manuela Rinaldi)
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=49799