Effetti dell’abbandono del Lifo: in magazzino entra un nuovo codice

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Utilizzabile per il versamento della sostitutiva rideterminata a seguito della cessione dell’azienda contenitore
La riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali di industrie petrolifere e soggetti Ias che hanno “riallineato” il magazzino, necessaria in caso di cessione dell’azienda che le contiene entro la fine del 2011, trova il suo codice tributo. E’ il “1831” ed è stato istituito con la risoluzione n. 49/E del 9 giugno.

Dalla manovra d’estate all’anticrisi del 2008
Sono stati due i decreti legge che, nel corso del 2008, hanno, con i loro interventi normativi, inciso sulla valutazione delle rimanenze e, quindi, sulla fiscalità diretta.

Con il primo dei due Dl (il n. 112/2008) è stato inserito nel corpo del Tuir l’articolo 92-bis. La norma ha obbligato le imprese esercenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gpl e gas naturale, a lasciare il Lifo, anche se adottato ancora in bilancio, e a valutare “fiscalmente” le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o con il Fifo. L’inevitabile (almeno in periodi di prezzi crescenti) incremento di valore è escluso dalla base imponibile Irpef, Ires e Irap e assoggettato a un’imposta sostitutiva, con l’aliquota del 16 per cento.

Il Dl 185/2008 ha, invece, dato l’opportunità agli Ias adopter di riallineare (anche in questo caso con imposta sostitutiva) il magazzino fiscale a quello civilistico. Divergenza originatasi dalla possibilità, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, di continuare a valutare fiscalmente le rimanenze utilizzando il Lifo, metodo vietato dagli Ias/Ifrs (Dlgs 38/2005, articolo 15, comma 2).

Con la cessione d’azienda la sostitutiva si adegua
E’ applicabile in entrambi i descritti casi la disposizione (Dl 112/2208, articolo 81, comma 24) che prevede la rideterminazione dell’imposta sostitutiva, con l’aliquota del 27,5%, nel caso di cessione dell’azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze, effettuata prima del termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

E arriva il codice tributo
Per il versamento con F24 della “nuova” imposta sostitutiva dovrà essere utilizzato il codice tributo “1831” denominato “Riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali ai sensi dell’art. 81, c. 24, del d.l. 25/6/ 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6/8/2008, n. 133, e dell’art. 15, c. 7, del d.l. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28/1/2009, n. 2”.

Il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/effetti-dellabbandono-del-lifo-magazzino-entra-un-nuovo-codice