Definito lo sconto fiscale 2010 per sicurezza, difesa e soccorso

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La detrazione Irpef sul trattamento economico accessorio è riconosciuta direttamente dal sostituto d’imposta
Fatti i conti – secondo le modalità stabilite dal Dpcm del 27 febbraio 2009 – gli appartenenti alle Forze armate, all’Arma dei carabinieri, ai Vigili del fuoco, alla Guardia di finanza, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, che ne hanno i requisiti, potranno detrarre, nel 2010, fino a 149,50 euro dell’imposta lorda Irpef dovuta per il reddito derivante dal trattamento economico accessorio. A stabilire il tetto, il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 23 aprile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 14 giugno, che determina l’ammontare dello sconto fiscale in base ai fondi stanziati e al numero dei beneficiari.

L’agevolazione, introdotta in via sperimentale dall’articolo 4, comma 3, del Dl n. 185/2008 per il 2009, è stata confermata anche per l’anno in corso con l’articolo 2, comma 156, della Finanziaria 2010. Rimane immutata la soglia massima di 35mila euro di reddito totale per accedere al beneficio, l’anno di riferimento è il 2009. Invariata anche la cifra stanziata allo scopo: disponibili, per il 2010, 60 milioni di euro. Aumentato rispetto al 2009, invece, l’importo ammesso in riduzione: 149,50 euro contro i 134 dello scorso anno. Il decreto pubblicato ieri in Gazzetta calcola, appunto, il quantum da scalare, visto che, quest’anno, potranno usufruire del trattamento agevolativo 400.557 unità.
I più numerosi sono i Carabinieri (84.277), seguiti da Polizia di Stato (83.578), Guardia di finanza (48.336), Vigili del fuoco (37.534), Polizia penitenziaria (36.696) e dagli appartenenti al Corpo forestale dello Stato (7.136).

La diminuzione è applicata direttamente dal sostituto di imposta, in un’unica soluzione, nel limite dell’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio corrisposto e, per l’eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell’anno al medesimo titolo.

( Anna Maria Badiali da Fisco Oggi)