Ue: su aiuti temporanei anticrisi tempo sei mesi poi stop

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A ricordarlo è l’esecutivo Ue che indica in una comunicazione il 31 dicembre come deadline salvo alcune deroghe

Ancora sei mesi di tempo, e cioè fino al 31 dicembre 2010, per fruire delle misure di aiuti temporanei “anticrisi”. In particolare, la Commissione europea, con la Comunicazione 2009/C 83/01, rubricata “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato destinati a favorire l’accesso al finanziamento nel contesto della crisi economica e finanziaria attuale”, ha concesso ai 27 Stati membri dell’Unione la possibilità di adottare aiuti di Stato temporanei per contrastare la crisi.
Il testo segue, cronologicamente, quelli adottati per gli aiuti a favore degli istituti finanziari e completa il quadro delle regole anticrisi in materia di aiuti di Stato.
Nel dettaglio, l’esecutivo europeo ha previsto alcune deroghe (di tipo temporaneo e quindi non a regime) alla normativa sugli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 e seguenti del Tfue, applicabili fino al 31 dicembre 2010, a favore delle imprese che dimostrino che al 1° luglio 2008 non erano in difficoltà (a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale).

Il decreto di attuazione
L’Italia ha dato attuazione alla Comunicazione della Commissione dettando le modalità e i criteri, omogenei sul territorio nazionale, nel rispetto dei quali potranno essere concesse le misure di aiuto con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, adottato su proposta del ministro delle Politiche europee, d’intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Sul piano normativo, il Dpcm costituisce il provvedimento che già è stato notificato a Bruxelles per la necessaria previa autorizzazione della Ce, e le decisioni di autorizzazione adottate coprono tutti gli aiuti previsti dal Dpcm conformi alla normativa comunitaria e alle decisioni della Ce, senza che vengano notificati ex ante e di volta in volta alla Commissione.
Gli aiuti, tuttavia, dovranno essere comunicati ex post, nell’ambito del monitoraggio previsto che gli Stati membri dovranno svolgere per fornire alla Commissione europea gli elementi che dimostrino l’eventuale necessità di mantenere le misure coperte dalla Comunicazione oltre il 31 dicembre 2009 e per tutto il 2010.

Le decisioni delle Commissione
Le decisioni approvate della Commissione europea che riguardano le varie tipologie di aiuto contenute nel Dpcm, sono:
1) aiuti per la produzione di prodotti eco-compatibili (verdi) – Decisione 26 ottobre 2009, C(2009)8406, ai sensi dell’articolo 6 del DPCM 3 giugno 2009 anche in Italia possono essere concessi gli aiuti per la produzione di prodotti “green” destinati a favorire il rispetto anticipato dello standard ambientale Euro 6 nel comparto auto e in quelli collegati;
2) aiuti di Stato sotto forma di garanzie – Decisione 28 maggio 2009, C(2009)4289, AIUTO n. 266/2009, il cui oggetto può riguardare sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;
3) aiuti di stato sotto forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato – Decisione 29 maggio 2009, C(2009)4376, AIUTO n. 268/2009, con la quale possono essere coperte le riduzioni dei tassi di interesse;
4) aiuti di Stato a favore degli investimenti in capitale di rischio di piccole e medie imprese – Decisione 25 maggio 2009, C(2009)4117, AIUTO n. 279/2009, dove la tranche massima di investimento non supera i 2,5 milioni di euro l’anno e almeno il 30% del finanziamento deve provenire da investitori privati;
5) aiuti “di importo limitato” – Decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, AIUTO n. 248/2009, con la quale sono concessi aiuti nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 (a tal fine lo Stato membro, prima di concedere l’aiuto, deve ottenere un’apposita dichiarazione dall’impresa interessata). Questa tipologia di aiuto può essere concessa sotto qualsiasi forma (come le sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, prestiti, aiuti concessi nell’ambito di regimi di garanzia, aiuti concessi sotto forma di misure fiscali e via dicendo).
La misura, inoltre, può coprire sia spese per investimenti che spese di funzionamento mentre sono escluse le imprese attive nel settore della pesca, della produzione primaria di prodotti agricoli.
Non possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” per i medesimi costi ammissibili e, in ogni caso, hanno efficacia subordinata all’approvazione della Commissione europea, a cui le Amministrazioni statali devono trasmettere (entro il 15 luglio di ogni anno) l’elenco dei regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc dalle stesse istituiti.

Aiuti fiscali italiani
Relativamente agli aiuti fiscali temporanei, il legislatore domestico ha concesso la possibilità di fruire delle misure nel limite dell’importo di 500 mila euro con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica anno 2009 (di cui all’articolo 15, comma 8-septies, del decreto legge n. 78/2009), al credito d’imposta digitale a favore delle imprese di esercizio cinematografico (di cui all’articolo 1, comma 327, lett. c), n. 1, della legge n. 244/2007) e relativamente alla detassazione dal reddito d’impresa del valore degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione di campionari effettuati dalle imprese operanti nel settore tessile, dell’abbigliamento e della moda (di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 40/2010 convertito in legge n. 73/2010).

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ue-su-aiuti-temporanei-anticrisi-tempo-sei-mesi-poi-stop