Operazione chirurgica. Non basta per sottrarsi agli studi di settore

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Per i giudici, la ridotta capacità di produrre reddito a seguito di un intervento subito deve essere dimostrata
Il fatto di aver subito un intervento non è sufficiente, da solo, a giustificare lo scostamento da parametri o studi. Il contribuente, infatti, deve provare la durata dell’inabilità allo svolgimento dell’attività lavorativa che ha influito negativamente sulla capacità di produrre ricavi.

E’ quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19754 depositata il 17 settembre.

I fatti

Un contribuente ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che affermava la legittimità dell’avviso di accertamento, con il quale gli veniva contestata una maggiore imposta ai fini Iva e Irpef, sulla base dell’applicazione dei parametri ex Dpcm 29 gennaio 1996.
I giudici di secondo grado sostenevano che il contribuente non aveva presentato “studi di settore a lui più favorevoli come da richiesta dell’ufficio, non aderendo all’accertamento con adesione e presentando documentazione parziale e insufficiente in fotocopia”; inoltre, non aveva prodotto idonea certificazione sulla prognosi dell’intervento chirurgico subito nel 1996, anno per il quale gli era stato contestato il maggior reddito.
Le motivazioni del ricorrente
Tre i motivi su cui si basa il ricorso in Cassazione.
Il contribuente sostiene che i giudici della Ctr hanno erroneamente ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, notificato sulla sola base dei parametri, senza tener conto dell’effettiva condizione lavorativa.
Lamenta, inoltre, che il giudice a quo nella sentenza ha rilevato sia la mancata adesione all’accertamento da parte del contribuente e l’omessa presentazione degli studi di settore a lui più favorevoli o di altre prove documentali (le quali, secondo il ricorrente, non sono vincolanti in quanto la prova liberatoria può essere data anche con presunzioni) sia la produzione di copie fotostatiche delle scritture (le quali, invece, avrebbero la stessa efficacia degli originali, a meno che non sia riconosciuta la non conformità).
Infine, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto storico (documentato e non contestato dall’ufficio) rappresentato dall’intervento chirurgico, elemento di per sé sufficiente a determinare e dimostrare la riduzione della capacità produttiva di reddito, a prescindere dall’esibizione del documento di prognosi.
Le conclusioni della Corte
La Cassazione, pur riconoscendo alcune erronee affermazioni nella motivazione della sentenza della Ctr, ha ritenuto la decisione corretta.
In particolare, secondo la Suprema corte, il giudice a quo non ha applicato, come sostiene il ricorrente, i parametri prescindendo da una valutazione della situazione concreta; ha, invece, esaminato le prove documentali fornite, ritenendole, tuttavia, parzialmente insufficienti.
A tal proposito, è risultata decisiva la mancata esibizione della prognosi dell’intervento chirurgico, con l’indicazione della durata della convalescenza. La Corte ha dunque concluso per il rigetto del ricorso, non essendo stata fornita la prova della durata dell’inabilità lavorativa che avrebbe inciso sulla capacità produttiva di reddito.
Patrizia De Juliis
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/