Elettricità: bonus elettrico in automatico ai titolari della Carta Acquisti

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Bonus elettrico in automatico per i titolari della ‘Carta Acquisti’. L’Autorità per l’energia ha infatti adottato un provvedimento che estende automaticamente ai titolari della carta la riduzione sulla spesa per l’energia elettrica riservata alle famiglie bisognose o numerose. In sostanza, per i possessori della carta, lo ‘sconto’ sarà riconosciuto direttamente sulla bolletta della luce, senza che debbano farne apposita richiesta. Avranno diritto in automatico al bonus elettrico, il titolare della Carta Acquisti o chi ne esercita la patria potestà; la riduzione della bolletta riguarderà il punto di fornitura dell’intestatario della carta. La novità è stata introdotta con la delibera ARG/elt 175/10 (disponibile sul sito www.autorita.energia.it) con la quale l’Autorità ha fornito precise indicazioni operative agli uffici dell’INPS, che gestiscono la Carta Acquisiti e all’ANCITEL, la rete telematica dei comuni italiani che gestisce il sistema informativo del bonus, affinché si scambino in modo coordinato le informazioni necessarie. L’attivazione dei flussi informativi fra INPS e ANCITEL consentirà l’avvio dell’erogazione dell’agevolazione ai titolari della Carta Acquisti. Il bonus verrà rinnovato automaticamente di anno in anno, a meno che l’INPS non faccia richiesta di cessazione.

Il bonus elettricità nel dettaglio

Ad oggi hanno fatto richiesta e ottenuto il bonus elettrico oltre un milione di famiglie in condizioni di disagio economico o numerose. Il bonus può essere ottenuto dalle famiglie in disagio economico (ISEE non superiore a 7.500 euro), oppure con oltre tre figli a carico (ISEE non superiore a 20.000 euro) o da ammalati che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita. Il bonus elettrico è stato introdotto dal Ministero dello Sviluppo Economico e definito nelle modalità applicative dall’Autorità per l’energia, in collaborazione con i Comuni, l’Anci e la Cassa Conguaglio. Per informazioni ci si può rivolgere al numero verde dello “Sportello per il consumatore”, 800.166.654, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, oppure consultare i siti internet www.autorita.energia.it; www.acquirenteunico.it; www.bonusenergia.anci.it, dai quali è anche possibile scaricare i moduli per la domanda; la domanda va fatta al Comune di residenza o anche presso un altro istituto designato dallo stesso Comune, ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF dalla persona interessata o da un suo delegato. In particolare, hanno diritto al bonus, tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica:
appartenenti ad un nucleo famigliare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro, per una sola fornitura per nucleo, nella abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW (per un numero di familiari, con la stessa residenza, fino a 4) o fino a 4,5 kW (per un numero di familiari, con la stessa residenza, superiore a 4);
i clienti presso i quali vive un ammalato grave che ha necessità di usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita, senza limitazioni di residenza o potenza impegnata;
le famiglie numerose con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola fornitura per nucleo, nella casa di residenza, con potenza impegnata fino a 4,5 kW.
Per il disagio economico, il bonus è differenziato a seconda del numero di persone residenti e viene aggiornato entro il mese di dicembre di ogni anno per garantire un risparmio, pari a circa il 20%, sulla spesa presunta (al netto delle imposte) di una famiglia-tipo, per l’anno successivo. Per quest’anno saranno riconosciuti: 56 euro/anno per una famiglia di 1-2 persone; 72 euro/anno per 3-4 persone; 124 euro/anno per un numero di persone superiore a 4. Per il disagio fisico, il bonus è previsto per i clienti presso i quali sono presenti macchine elettromedicali per il mantenimento in vita del paziente beneficiario. Per l’anno 2010 può essere riconosciuto un bonus di 138 euro. I due bonus, per disagio economico e fisico, sono cumulabili. In caso di accettazione della domanda, il bonus è riconosciuto per i successivi 12 mesi. La domanda può essere rinnovata od aggiornata ogni 12 mesi. La domanda deve contenere informazioni facilmente reperibili in bolletta: la residenza del cliente, il suo stato di famiglia e le caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica. Nei casi di disagio economico, all’apposita modulistica ed alla copia di un documento d’identità, dovrà essere allegata copia dell’attestazione ISEE (ottenibile anche presso lo stesso Comune o presso gli uffici INPS o CAF). Per i casi di disagio fisico, l’attestazione ISEE non è necessaria; al suo posto deve essere allegata una certificazione della ASL (Azienda Sanitaria Locale) relativa alle condizioni di necessità di apparecchiature energivore salvavita.