Scatta una maxisanzione per i datori di lavoro che impiegano lavoratori in nero

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Con la Circolare n. 38 del 12 novembre 2010 il Ministero del Lavoro fornisce le prime istruzioni operative in materia di maxisanzione contro il lavoro sommerso. Cambiano anche le sanzioni civili connesse all’impiego di personale irregolare e i soggetti competenti ad irrogare la sanzione. La circolare precisa che l’attuale formulazione normativa prevede due distinte ipotesi sanzionatorie: la prima riguarda il “lavoro nero”, ricorrente quando vengano impiegati lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che importa la sanzione da 1.500 a 12.000 euro. La seconda ricorre quando il datore di lavoro ha regolarizzato il rapporto solo dopo ‘instaurazione e solo in parte ed è attenuata, comportando una sanzione da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 e uro per ogni giornata di lavoro irregolare. Per quanto riguarda le sanzioni civili previdenziali connesse all’evasione dei contributi, in entrambe le ipotesi l’importo è aumentato del 50%. Le sanzioni civili si applicano nei casi in cui, al momento dell’accesso ispettivo, siano scaduti i termini per il pagamento dei contributi e dei premi con riferimento al periodo di lavoro irregolare.

Dossier “Contrasto al lavoro irregolare, chiarimenti sulla maxi sanzione”

Tra le molte novità introdotte dal Collegato lavoro, in vigore dal 24 novembre 2010 (L. n. 183/2010), una serie di misure finalizzate al contrasto del lavoro sommerso, tra cui una sanzione amministrativa da 1.500 a 12 mila euro per ciascun lavoratore irregolare, con l’aggiunta di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, per i datori di lavoro privati che non trasmettono la comunicazione preventiva di assunzione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare n.38, è intervenuto a fornire chiarimenti in materia di maxisanzione. La Circolare ribadisce la natura di misura sanzionatoria aggiuntiva della “maxisanzione”, in quanto questa non sostituisce ma va a sommarsi a quanto già previsto dalla normativa nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro (mancata consegna al lavoratore del documento contenente le informazioni relative alla instaurazione del rapporto di lavoro, omesse registrazioni sul libro unico ecc). Presupposto per l’individuazione del lavoro sommerso è l’impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.

Ambito di applicazione
La norma attuale si riferisce esclusivamente ai “lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” alle dipendenze di datori di lavoro privati, o anche di enti pubblici economici, con esclusione dei lavoratori domestici. Il provvedimento sanzionatorio si applica, quindi, alle prestazioni di natura subordinata non comunicate al Centro per l’impiego. Le nuove misure apportano modifiche al decreto legge 12/02 (convertito nella Legge 73/02) e contengono dettagliate modalità di calcolo della sanzione. La sanzione non è applicabile ai rapporti di lavoro instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati, come ad esempio nei casi di collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto. L’applicazione della maxisanzione assorbe quella (100 euro) relativa al mancato invio della comunicazione di assunzione al centro per l’impiego.

Esclusioni dall’applicazione
La circolare conferma la possibilità di regolarizzare il mancato invio della comunicazione al centro per l’impiego, allo scopo di evitare la maxi sanzione, purché la regolarizzazione preceda il primo accesso ispettivo.
I casi prospettati sono due:

-se la regolarizzazione avviene prima della scadenza del primo pagamento contributivo, cioè entro il 16 del mese successivo all’effettivo inizio del rapporto, la maxi sanzione si evita con l’invio della sola comunicazione di assunzione;
-se la regolarizzazione avviene successivamente, la maxi sanzione può essere evitata solo se il datore di lavoro, oltre alla comunicazione al centro per l’impiego, effettua il versamento anche della contribuzione relativa al periodo “scoperto”. Più precisamente, deve denunciare la propria posizione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi riferiti al primo periodo di paga; il versamento dei contributi per tutto il periodo di irregolarecontribuzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla denuncia.
Restano fermi i successivi e conseguenti adempimenti previdenziali.