Legge di Stabilita` 2011: misure fiscali di interesse per il settore Ance

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Allungamento da 4 a 5 anni del termine entro il quale le abitazioni costruite o ristrutturate dalle imprese possono essere cedute in regime di imponibilita` ad IVA e proroga, fino al 31 dicembre 2011, della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Queste le principali misure fiscali d`interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Disegno di Legge 2464 A/S, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilita` 2011“, gia` approvato dalla Camera, ed attualmente all`esame del Senato per la definitiva approvazione.
In particolare, il Disegno di Legge di Stabilita` prevede:

– l`applicazione dell`IVA per le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese “costruttrici“ o “ristrutturatrici“ entro 5 anni (anziche` 4) dall`ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione (art.1, comma 86). Tale disposizione, gia` inserita nel maxiemendamento governativo approvato nel corso dell`esame alla Camera del Provvedimento (cfr. News ANCE n.1805 del 15 novembre 2010), interviene sull`attuale regime IVA applicabile alle cessioni di immobili residenziali (art.10, comma 1, n.8-bis, D.P.R. 633/1972), prolungando di un anno il termine che consente alle imprese di cedere le abitazioni costruite o ristrutturate, assoggettando ad IVA l`operazione. Si ribadisce che la misura, fortemente auspicata dall`ANCE, costituisce una modifica a regime della disciplina ad oggi in vigore, cosicche` la sua portata e` ben piu` ampia rispetto ad una deroga transitoria che proroghi per un anno il termine per il passaggio da operazione imponibile a operazione esente. La sua entrata in vigore e` prevista dal 1° gennaio 2011. Pertanto, le imprese per le quali sia gia` scaduto il quarto anno dall`ultimazione dei lavori, ma non il quinto, potranno, dal 1° gennaio 2011, cedere le abitazioni realizzate in regime IVA, non soggiacendo all`obbligo di restituzione parziale dell`IVA detratta in sede di costruzione, ne` alle limitazioni sul diritto alla detrazione dell`IVA sull`attivita` generale (cd. “pro-rata“);
– la proroga, fino al 31 dicembre 2011, delle agevolazioni fiscali per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (detrazione del 55% – art.1, commi 344-347, legge 296/2006 e successive modificazioni). Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, tuttavia, la ripartizione della detrazione avverra` in 10 quote annuali di pari importo (anziche` in 5 quote, come previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 – art.1, comma 48).
La proroga di un anno si applica per tutti gli interventi attualmente agevolati:

– “riqualificazione energetica globale“ degli edifici;
– interventi sull`involucro degli edifici, sue parti o unita` immobiliari, riguardanti le strutture opache verticali, orizzontali e le finestre, comprensive degli infissi;
– installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali;
– sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, ovvero con pompe di calore ad alta efficienza od impianti geotermici, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

L`art.1, comma 48, del DdL di Stabilita` prevede, altresi`:

– la conferma della semplificazione degli adempimenti per gli interventi di sostituzione di finestre, comprensive di infissi (in singole unita` immobiliari), installazione di pannelli solari e per la sostituzione dell`impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. In sostanza, per tali lavori, non e` richiesta l`acquisizione dell`attestato di certificazione/qualificazione energetica dell`edificio;
– il mantenimento dell`obbligo di invio della Comunicazione all`Agenzia delle Entrate per i lavori pluriennali.

Infine, tra le ulteriori misure di interesse contenute nel DdL 2464, si segnalano:

– il riordino della disciplina fiscale relativa ai contratti di leasing immobiliare (art.1, commi 15-16). In particolare, con riferimento ai contratti in corso al 1° gennaio 2011, viene previsto il versamento, in unica soluzione, entro il 31 marzo 2011, di un`imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale[1], con modalita` che verranno fissate con Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2010. Inoltre, per i contratti che verranno stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilita` (1° gennaio 2011), si perverra` ad un`equiparazione tra cessione di immobili strumentali ed acquisizione in leasing degli stessi, che saranno soggetti entrambi all`applicazione delle imposte ipotecaria e catastale pari al 4%[2];
– la proroga, fino al 31 dicembre 2011, dell`applicabilita` dell`imposta sostitutiva del 10% per i “premi di produttivita“`, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori del settore privato con redditi non superiori, nel 2010, a 40.000 euro (art.1, comma 47).

[1] L`imposta sostitutiva verra` determinata in misura pari all`importo delle imposte ipotecarie e catastali, che sarebbero versate in caso di riscatto del bene (2%), decurtato dell`imposta di registro corrisposta sul contratto di locazione (1%), ed ulteriormente ridotto di una percentuale pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.

[2] Nel caso di contratti di leasing, attualmente, le imposte ipotecarie e catastali sono ridotte della meta`, rispettivamente, nella fase di acquisto dell`immobile da parte della societa` di leasing (2%) e di riscatto del bene da parte dell`utilizzatore (2%), il quale corrisponde, altresi`, sui canoni di locazione, l`imposta di registro in misura pari all`1%.

Fonte: Ance