Bonus tessile: beneficiari, tempi e modi ai raggi X

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Nuovo flash dell’Agenzia sull’agevolazione dedicata al settore tessile e della moda. Con la circolare 57/E di oggi, infatti, arrivano ulteriori chiarimenti su destinatari, tempi e modalità per fruire del bonus destinato a sostenere le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per la realizzazione di campionari, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di conversione della Tremonti – quater (Dl 40/ 2010). Dopo aver dettato le prime istruzioni con la passata circolare 22/E, oggi le Entrate tornano a soffermarsi sulle condizioni per accedere alla detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti effettuati nel 2010. Un incentivo che potrà essere richiesto, come indicato dal provvedimento pubblicato il 10 dicembre scorso, entro il 31 dicembre prossimo, e non più entro il 20 gennaio 2011, usando il nuovo modello Crt.

L’identikit dei nuovi beneficiari: dentro anche chi fabbrica bottoni – La Legge di conversione del decreto allarga la rosa dei potenziali beneficiari del bonus a chi produce bottoni, lasciando comunque fuori, tra gli altri, chi fabbrica ombrelli, bastoni da passeggio, parrucche e sopracciglia finte. L’agevolazione, infatti, è aperta non solo a chi svolge attività produttive di reddito d’impresa, anche se in misura non prevalente, nei settori delle industrie tessili e della confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia (tabella ATECO 2007), ma anche a chi si dedica alla fabbricazione di bottoni, pure automatici e a pressione.

Tempi degli investimenti agevolabili – Per individuare correttamente il tempo utile perrealizzare gli investimenti “col bonus” occorre inquadrare il periodo temporale dettato dalla norma all’interno del quadro di riferimento comunitario. Bisogna distinguere tra le spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e non oltre il 31 dicembre 2010, agevolabili in base al regime vigente, e quelle sostenute dai soggetti con periodo di imposta “a cavallo” dopo il 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso a quest’ultima data, agevolabili solo dopo il recepimento nell’ordinamento interno della nuova Comunicazione e l’autorizzazione della Commissione europea.

… e Luoghi – La circolare chiarisce che gli investimenti sono agevolabili solo se finalizzati a realizzare campionari all’interno del territorio dell’Ue. Questo paletto vale non solo se il campionario è realizzato in strutture produttive o sedi situate in uno Stato membro, ma anche se la sua realizzazione è commissionata a terzi. In quest’ultimo caso, il vincolo territoriale è rispettato se chi ha preso in carico la commissione la porta avanti in strutture localizzate in Ue, a prescindere dalla sua residenza fiscale. Sempre in merito al “dove” degli investimenti agevolabili, bisogna distinguere tra coloro che svolgono le attività d’impresa “col bonus” in base al decreto, per i quali il limite territoriale vale per gli investimenti effettuati a partire dal 26 maggio 2010, e chi accede all’agevolazione grazie all’apertura data dalla Legge di conversione. Per questi ultimi, infatti, il paletto geografico vale per gli investimenti realizzati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Divieto di cumulo con il bonus aree svantaggiate – Il documento di prassi spiega che l’agevolazione per il tessile si può cumulare con altre misure di favore che hanno carattere generale e non costituiscono aiuti di Stato, a meno che le norme che le regolano non dispongano diversamente. Resta fermo che l’agevolazione dedicata al tessile non può sommarsi al credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate.

Occhio al calendario per la consegna della comunicazione – Cerchio sulla data del 31 dicembre prossimo per consegnare alle Entrate la comunicazione dei dati degli investimenti. A seguito dell’ultima comunicazione della Commissione europea, infatti, non è più valido il termine del 20 gennaio indicato in passato.