Enti bilaterali: il dipendente ha diritto ad un indennizzo se il datore di lavoro non è iscritto

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Il Ministero del Lavoro, con una circolare di ieri, chiarisce i doveri dei datori di lavoro nel caso in cui decidano di non iscriversi agli enti bilaterali. Nel momento in cui i datori di lavoro decidano di non affiliarsi agli enti, il servizio offerto da quest’ultimi deve essere indennizzato al lavoratore con un valore equivalente, come stabilito dalla contrattazione collettiva. In questo modo, il Ministero cerca di ovviare all’annosa questione dell’obbligatorietà dell’iscrizione regolamentata dalla circolare 40/40 che lascia al datore di lavoro la libera scelta senza imposizioni. Obbligatorietà chiesta dai sindacati al fine di dare maggiore rilevanza a agli enti in causa per renderli luoghi di gestione degli isituti di wealfare contrattuale e tutele integrative del lavoro ma, di fatto, non imputabile ai datori di lavoro che possono valersi del diritto di libertà sindacale nagativo garantitogli, ovvero la possibilità di non iscriversi appunto. Per trovare un’accordo tra le parti, dunque, questa potrebbe essere la strada da percorrere. In poche parole, se il lavoratore non può usufruire dei servizi offerti dagli enti bilaterali, avrà comunque diritto ad un risarcimento, da parte del proprio datore di lavoro, il cui valore sarà stabilito dallo stesso contratto collettivo o da una prestazione equivalente.