Tracciabilità dei flussi di pagamento: i chiarimenti dell’Autorità

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L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato alcune linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel settore degli appalti pubblici. Il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la legge n. 136/2010 che, al fine di prevenire infiltrazioni criminali nel settore degli appalti, ha introdotto alcune disposizioni che impongono la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Successivamente con il decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 sono state apportate alcune modifiche al decreto e sono state dettate disposizioni interpretative e attuative. La determinazione n. 8 dell’Autorità, del 18 novembre 2010, offre alcuni chiarimenti sull’applicazione della disciplina. In Parlamento è in discussione il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 187/2010 (A.C. 3857).

Adeguamento dei contratti già stipulati

Il decreto legge n. 187/2010 richiede che i contratti in essere al 7 settembre 2010 siano adeguati alle nuove disposizioni entro 180 giorni. L’Autorità precisa che fino alla scadenza del termine di adeguamento dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, le stazioni appaltanti possono effettuare in favore degli appaltatori tutti pagamenti richiesti in esecuzione di tali contratti, anche in mancanza della clausola relativa alla tracciabilità; dopo il 7 marzo 2011, i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e pertanto inidonei a produrre effetti giuridici. Poiché il tenore letterale della norma sembra escludere l’integrazione ex lege della clausola sulla tracciabilità nei contratti in essere, l’Autorità suggerisce di integrare espressamente i contratti già stipulati mediante atti aggiuntivi e fornisce alcuni esempi di clausole che possono essere inserite. La stessa Autorità, peraltro, fa salva la possibilità che in sede di conversione del decreto legge sia previsto l’adeguamento automatico dei contratti in essere.

Ambito di applicazione

L’Autorità indica che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riguardano tutti i soggetti tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici e valgono per i seguenti contratti: contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche esclusi dall’ambito di applicazione del Codice ai sensi del Titolo II della Parte I; concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi; contratti di partenariato pubblico-privato; contratti di subappalto e subfornitura; contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.
In base al decreto legge n. 187/2010, la filiera delle imprese comprende i subappalti definiti dall’articolo 118, comma 11, del Codice e i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. L’Autorità chiarisce che i subcontratti sono i contratti derivati dall’appalto che, se pur non qualificabili come subappalti, sono riconducibili all’articolo 118, comma 11, ultima parte, del Codice e quindi soggetti a comunicazione nei confronti del committente.
Per quanto riguarda gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, l’Autorità precisa che non assumono rilevanza né la forma giuridica (società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori professionali o professionisti) né il tipo di attività svolta. In particolare le norme si applicano anche ai professionisti e agli studi professionali che concorrono all’aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura. L’Autorità specifica che ricadono nell’obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo di progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione. Al contrario non rientrano nell’ambito applicativo delle norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale non a fronte di contratti di appalto. Come ad esempio può accadere nel caso di pagamento di imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali o valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l’acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche. Queste spese pertanto possono essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento.
Nelle linee guida viene altresì indicato che la disciplina si applica ai concessionari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento.

Gli strumenti di pagamenti diversi dal bonifico bancario o postale

Sulla possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, l’Autorità precisa che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le ricevute bancarie elettroniche (c.d. Ri.Ba); in questo caso tuttavia sussiste un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG devono essere inseriti sin dall’inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio infatti con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l’eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore. Attualmente, invece, secondo l’Autorità il servizio di pagamento RID, di ampio utilizzo tra imprese, non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità poiché il flusso telematico non sembra in grado di gestire i codici identificativi.

I pagamenti a favore di dipendenti, le spese generali e la provvista di immobilizzazioni tecniche

La determinazione dell’Autorità fornisce importanti chiarimenti in tema di pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche. Questi pagamenti, in base alla legge n. 136/2010 devono transitare sui conti correnti dedicati. L’Autorità spiega che se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento dovrà essere effettuato e registrato per l’intero con esclusivo riferimento a una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre. Allo stesso modo i pagamenti a favore dei dipendenti dovranno essere effettuati sul conto dedicato relativo a una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione a una pluralità di contratti. Con riferimento a tali pagamenti, l’Autorità precisa che non è necessaria l’indicazione del CUP o/e CIG.

Fonte: Assonime