INPS – Disposizioni per i lavoratori dell’Abruzzo

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Decreto Interministeriale n. 56218 del 24 dicembre 2010. Disposizioni in materia di concessione e/o proroga, in deroga alla vigente normativa, del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dipendenti di imprese ubicate nella Regione Abruzzo
Si trasmette in allegato il Decreto di cui all’oggetto, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, all’articolo 2, commi 138-140, della legge n.191 del 23 dicembre 2009, la concessione o la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa, ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione ABRUZZO.
Ai fini dell’erogazione del predetto trattamento (art. 2, comma 140, della legge n.191 del 23 dicembre 2009 e sullo stanziamento di cui alla delibera n. 2 del CIPE del 6 marzo 2009.

A riguardo si precisa quanto segue:

– Al predetto finanziamento a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione vanno imputati l’intera contribuzione figurativa ed il 70% della prestazione spettante al lavoratore.
– Il restante 30% della prestazione è a carico del FSE-POR regionale.

Ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 4, il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione ABRUZZO, d’intesa con le parti sociali.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 e 2, sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al decreto medesimo, dandone riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La Direzione Regionale dell’ABRUZZO, con il supporto delle procedure fornite dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, dovrà monitorare le spese al fine di contenere le stesse nell’ambito del suddetto stanziamento, comunicando tempestivamente a questa Direzione Centrale non appena sia stato utilizzato l’80% dello stanziamento assegnato.
Ai percettori dei trattamenti in deroga spetta l’accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l’assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge.

ISTRUZIONI OPERATIVE

L’operatore di sede dovrà acquisire le domande presentate inserendo il numero e la data dello specifico decreto interministeriale di concessione del trattamento (56218), e come codice “emesso per” 699 con l’indicazione della sigla REGIONE/FR.
In caso di richiesta di anticipazione (ai sensi dell’legge n. 33/2009) del trattamento di integrazione salariale in attesa del provvedimento autorizzativo (sia esso di competenza regionale o nazionale), l’operatore di sede potrà acquisire l’IG15/Deroga inserendo nel campo “numero decreto” il numero convenzionale “04”, come “data decreto” la data convenzionale “26/05/2009” e come codice “emesso per” 670.
In caso di invio telematico dell’IG15/Deroga da parte dell’impresa, la procedura informatizzata provvederà ad impostare automaticamente gli stessi dati.

Fonte: Consulenti del Lavoro