Agevolazioni ampie per i premi produttività 2011: l’accordo può essere non scritto

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Gli incrementi di produttività, fino a 6 mila euro, scontano nel 2011 la tassazione agevolata del 10 per cento se sono erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti. In quest’ultimo caso, è sufficiente che il datore di lavoro attesti nel Cud che tali somme siano state erogate in attuazione di uno specifico contratto o accordo e che siano legate all’incremento della produttività. E’ questo uno dei principali chiarimenti contenuti nella circolare congiunta n. 3/E dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro.

Per l’agevolazione non serve “il pezzo di carta” – Per il 2011, si applica l’imposta sostitutiva del 10 per cento sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori del settore privato, a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, anche se non cristallizzati in un documento cartaceo. Vale infatti il principio generale di libertà di azione sindacale previsto dall’articolo 39 della Costituzione.

Basta l’attestazione del datore di lavoro – Per applicare l’imposta sostitutiva è sufficiente che il datore di lavoro attesti che le somme siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e che siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro dovrà fornire prova su richiesta.

Cosa viene detassato – Sono soggetti a imposta agevolata tra l’altro: lo straordinario, il lavoro a tempo parziale, quello notturno e quello festivo, le indennità di turno o le maggiorazioni retributive legate ad incrementi di produttività, competitività e redditività. Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.