Abruzzo, istituito il codice tributo per la restituzione delle somme

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E’ stato costituito il codice tributo per la restituzione delle somme residue giacenti sui conti vincolati dei finanziamenti agevolati “Ricostruzione Abruzzo”. Con la risoluzione n.16/E, l’Agenzia delle Entrate ha definito il codice “5060”, denominato “Restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi residui del conto vincolato, a seguito di revoca totale o parziale, ovvero di altre cause di estinzione anticipata del finanziamento agevolato, concesso in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo ”.

Di seguito il testo della risoluzione n.16/E:

Istituzione del codice tributo per la restituzione, mediante il modello F24, da parte dei soggetti finanziatori, degli importi rimasti giacenti sul conto vincolato nel caso in cui il contributo, nella forma di finanziamento agevolato, concesso in seguito agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e alla Convezione sottoscritta tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) “Ricostruzione Abruzzo”, sia oggetto di revoca totale o parziale, ovvero di altre cause di estinzione anticipata

I provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2009 e 3 agosto 2009, modificati dai provvedimenti del 30 ottobre 2009, del 26 marzo 2010 e del 28 ottobre 2010, disciplinano le modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di accesso al finanziamento agevolato, concesso in seguito agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, come previsto dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009 n. 3779 e successive modificazioni, e 9 luglio 2009, n. 3790, e successive modificazioni e dalla Convenzione ABI e CDP siglata il 3 luglio 2009 e successive modificazioni. Con la risoluzione 23 dicembre 2009, n. 287/E sono stati istituiti i codici tributo 6820 e 6821 per consentire ai soggetti finanziatori il recupero, mediante credito d’imposta, delle rate corrisposte in caso di accesso al finanziamento agevolato, ai sensi dell’articolo 3, commi da 5 a 8, dell’OPCM 6 giugno 2009, n. 3779 e successive modificazioni, e dell’articolo 3, commi da 5 a 9, dell’OPCM 9 luglio 2009, n. 3790 e successive modificazioni. Nel caso in cui il contributo, nella forma di finanziamento agevolato, sia oggetto di provvedimento di revoca totale o parziale da parte del comune, ovvero di altre cause di estinzione anticipata, le somme residue, giacenti sul conto vincolato, una volta estinto il contratto di finanziamento, sono restituite all’erario.
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Settore Gestione Tributi A tal fine si istituisce il seguente codice tributo da utilizzare nel modello F24: “5060”, denominato “Restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi residui del conto vincolato, a seguito di revoca totale o parziale, ovvero di altre cause di estinzione anticipata del finanziamento agevolato, concesso in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo ”.

In sede di compilazione del modello F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca ovvero si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento agevolato.

IL DIRETTORE CENTRALE