Conti dormienti: il Mef chiarisce i ruolo degli intermediari finanziari

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in riferimetno alla circolare MEF n. 87062 del 3 novembre 2010, recante le modalità di adempimento degli obblighi informativi a carico degli intermediari in materia di conti dormienti, fornisce ulteriori chiarimetni circa gli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari.
Le modalità di trasmissione degli elenchi di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, e delle altre informazioni previste dalla normativa sui conti dormienti, che gli Intermediari sono tenuti ad effettuare direttamente a Consap SpA relativamente ai trasferimenti al Fondo per il corrente anno 2011, sono le seguenti.

I dati vanno inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: rapportidormienti@pec.consap.it.
Per assicurare l’affidabilità delle informazioni, il sistema di acquisizione richiede che i dati, forniti dagli intermediari siano inviati a Consap esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) con il rispetto delle specifiche fornite nei tracciati record allegati al presente comunicato.
Alla e-mail certificata deve essere allegato un file in formato txt con i dati rilevanti.
Indispensabile, per l’accettazione ed acquisizione dei dati forniti, la rispondenza degli stessi alle specifiche dei tracciati record sopra citati.
Sia in caso di accettazione che in caso di rifiuto la Consap consegnerà debita ricevuta al mittente tramite Pec.
In caso di mancata accettazione il mittente riceverà in modo dettagliato le motivazioni del rifiuto.
Nella seguente figura viene illustrato il processo elaborativo, a cui fa seguito una breve descrizione dello stesso:
Il processo logico della funzionalità del flusso rappresentato nella figura si compone delle seguenti fasi:

· L’Intermediario invia sulla casella di posta elettronica certificata una e-mail con allegato il file contenente i dati;
· Il sistema informatico della Consap preleva dalla casella di posta elettronica l’allegato e lo sottopone alla verifica formale di conformità ai tracciati record;
· In caso di esito positivo della verifica, viene predisposta apposita ricevuta di accettazione ed inviata al mittente, attraverso lo stesso canale di ricezione. La stessa ricevuta e i dati originali pervenuti dall’intermediario vengono inviati al MEF tramite PEC.
In caso di incoerenze o incongruità rilevate nei dati forniti, viene predisposto un elenco con tutte le anomalie riscontrate e trasmesso al mittente attraverso lo stesso canale di ricezione.
Il sistema sarà operativo a far data dal 14 marzo p.v.
Per maggiori informazioni di carattere tecnico-informatico è possibile contattare la Consap al numero telefonico 06/85796255 -258.