Redditometro: ecco come funziona

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Come già noto, il 22 dicembre dello scorso anno è stato introdotto, con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di comunicazione telematica riguardante le operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000,00 euro. L’obbligo in oggetto, già entrato in vigore per l’anno 2011, ha degli aspetti un po’ complessi. Infatti, si tratta di una comunicazione che riguarderà tutti i soggetti che avranno emesso o ricevuto fatture per importi non inferiori a 3.000,00 euro più Iva , ma tale importo può nascere anche dalla somma di più fatture relative allo stesso contratto di fornitura.

I soggetti obbligati a tale adempimento sono i titolari di Partita Iva, senza alcuna limitazione né di natura soggettiva né di volume d’affari, quindi vi rientrano anche contribuenti particolari, quali agenzie viaggi o contribuenti minimi. Per quanto attiene alle attività, la cui tipologia non prevede l’emissione della fattura; l’obbligo stabilisce il limite di 3.600,00 tra scontrini e ricevute fiscali elaborati. Inoltre, per operazioni relative a corrispettivi periodici, che derivano da contratti di appalto, fornitura e somministrazione, nel caso in cui, tali corrispettivi singolarmente non superino i 3.600,00 euro, ma nel complessivo dell’anno vadano oltre tale limite, andrà comunque fatta la comunicazione. Tra queste tipologie di operazioni ricordiamo:

– contratti di locazione, manutenzione e riparazione, assistenza;
– fatture in acconto;
– note di variazione;
– operazioni intracomunitarie;
– esportazioni indirette, ossia effettuate con esportatori abituali;
– operazioni con soggetti privati residenti in Paesi Black List.

Tuttavia, le operazioni escluse dalla comunicazione sono:

– Importazioni;
– Esportazioni dirette lett. A e B art. 8 dpr 633/72;
– Operazioni con soggetti passivi residenti nei Paesi Black List;
– Operazioni da comunicare già all’Anagrafe Tributaria, ex art. 7 Dpr 605/73 (Enel, Telecom, Contratti di assicurazione, ecc.);
– Fino al 30/06/2011 operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di fattura, ma solo l’emissione di scontrini / ricevute fiscali.

Il termine stabilito per l’invio della comunicazione relativa all’anno 2011 è fissato al 31/03/2012.
Infine, va ricordato che anche per le operazioni Iva relative al 2010 esiste tale adempimento, ma riguarderà solo le fatture emesse o ricevute il cui importo è pari o superiore a 25.000,00 euro e tale adempimento andrà eseguito entro il 31/10/2011.