Agenzia del’Entrate: rimborsi delle ritenute sui dividendi versati alle società

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Ritenute sui dividendi in distribuzione a società comunitarie. Via libera sub-condizione ai rimborsi anche per gli utili pre-2008.

Calendario clemente per i rimborsi delle ritenute sui dividendi versati alle società e agli enti residenti nell’Unione europea. Con la circolare 32/E pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate apre le porte alla restituzione delle ritenute applicate in misura superiore all’1,375 per cento anche sugli utili generati prima del 1° gennaio 2008. Un via libera soggetto, però, a precise condizioni. Il documento di prassi chiarisce, infatti, quali sono i criteri e gli elementi da prendere in considerazione per valutare l’ammissibilità delle domande di rimborso, fornendo agli uffici un vero e proprio vademecum operativo per la gestione sia di queste pratiche sia del contenzioso che ne deriva.

Un po’ di storia – La circolare 32/E è stilata sulla falsariga delle indicazioni che la Corte di giustizia europea ha dato il 19 novembre 2009 con la sentenza emessa nella causa C-540/07. Questa pronuncia ha contestato il limite temporale previsto dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 68, della legge n. 244/2007) per l’applicazione del nuovo regime di tassazione dei dividendi in uscita, in base al quale il taglio all’1,375 per cento dell’aliquota vale soltanto per gli utili generati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Secondo i giudici europei, invece, questa limitazione sarebbe contraria ai principi comunitari di non discriminazione, libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali. Partendo da questi presupposti, l’Agenzia, confortata dal parere dell’Avvocatura generale dello Stato, ha convenuto sulla possibilità di rimborsare le ritenute applicate in misura superiore all’1,375 per cento anche sui dividendi erogati prima del 1° gennaio 2008. In realtà, per gli utili pre-2008 la ritenuta ridotta è pari all’1,65 per cento (ossia il 5 per cento di 33), dato che l’aliquota Ires vigente prima di quel periodo era del 33 per cento.

Condizioni del rimborso ai raggi X – Per avere diritto al rimborso è indispensabile che le ritenute si riferiscano ai dividendi distribuiti a titolo di partecipazioni transfrontaliere non qualificate, ossia inferiori al 20 per cento del capitale sociale (15 per cento dal 1° gennaio del 2009), detenute ininterrottamente da almeno un anno. Inoltre, gli utili devono essere incassati necessariamente da società residenti nell’Unione europea e non anche in Stati terzi.

Occhio ai tempi giusti – Per l’Agenzia vanno prese in considerazione soltanto le domande di rimborso relative a ritenute su dividendi soggetti al nuovo regime tributario in vigore dall’inizio del 2004. La sentenza della Corte di giustizia europea, infatti, ha esaminato solo gli effetti discriminatori prodotti dalla cosiddetta partecipation exemption per i dividendi domestici, introdotta a partire da quella data.

Ancora, la richiesta di rimborso deve rispettare un calendario preciso e, in particolare, va presentata entro quarantotto mesi dalla data in cui è stata fatta la ritenuta.

Identikit dei beneficiari – Per quanto riguarda i possibili beneficiari della ritenuta ridotta, già con la circolare n. 26/E del 2009 le Entrate avevano precisato che possono fruire della ritenuta dell’1,375 per cento soltanto le società e gli enti assoggettabili alla locale imposta sul reddito societario – l’equivalente della nostra Ires – compresi quelli che non pagano grazie a particolari esenzioni legate al tipo di reddito prodotto (per esempio, l’esenzione sui passive income) o al luogo in cui si svolge l’attività. Infatti, se la società che percepisce i dividendi non è soggetta all’imposta sul reddito nello Stato di residenza, la ritenuta in uscita applicata in Italia non rappresenta un disincentivo a investire nel nostro Paese e, quindi, non impedisce la libera circolazione dei capitali nell’ambito dei confini comunitari. Di conseguenza, per evitare una discriminazione all’indietro, a danno delle società nostrane, non sono ritenuti ammissibili i rimborsi delle ritenute sui dividendi versati a società che nei loro Paesi non sono soggetti passivi dell’Ires locale. Ovviamente, sono le società interessate a dover dimostrare la passività d’imposta attraverso una certificazione ad hoc dello Stato di residenza.

Fari puntati sulle frodi – L’Agenzia precisa, infine, che verranno respinte le richieste di rimborso presentate da società che, all’epoca della distribuzione dei dividendi, godevano semplicemente del possesso delle partecipazioni senza svolgere altre attività, erano stabilite in uno Stato membro in cui il trattamento fiscale dei redditi societari era significativamente migliore di quello italiano, ma mantenevano nello stesso tempo in Italia il centro dei propri interessi. In questi casi, infatti, lo stabilimento in un altro Stato comunitario appare come una costruzione artificiosa, costituita all’unico scopo di eludere la vecchia ritenuta italiana. In particolare, sul fronte delle operazioni che riguardano le partecipazioni, per valutare se la società ha effettivamente diritto al rimborso, l’Agenzia può richiedere un’autocertificazione relativa a informazioni specifiche.

Il testo della circolare n. 32/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – nella sezione Documentazione. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Fonte: Agenzia dell’Entrate