Imposta di bollo sulle comunicazioni dei depositi titoli

0
353

Per le comunicazioni relative ai depositi di titoli con saldo zero non è dovuta l’imposta di bollo. E’ questo uno dei chiarimenti forniti oggi con la circolare 46/E dell’Agenzia delle Entrate che risponde ai quesiti del settore bancario e finanziario sulle nuove disposizioni introdotte dal Dl n. 98 del 2011. Il documento di prassi precisa, inoltre, che le società di intermediazione mobiliare devono applicare l’imposta di bollo sulle loro comunicazioni e che per determinare la data di emissione della comunicazione bisogna sempre fare riferimento a quella di chiusura del rendiconto.

Le società di intermediazione mobiliare applicano l’imposta – Sono tenute, infatti, come tutti gli altri intermediari, all’applicazione dell’imposta per le comunicazioni relative ai depositi titoli inviate ai propri clienti, mentre la norma non si applica nei casi in cui i rapporti non siano riconducibili alla custodia e all’amministrazione di titoli.

Saldo zero, zero imposta – L’Agenzia chiarisce che se alla data di chiusura del periodo rendicontato il deposito di titoli ha saldo zero, non si applica nessun imposta sulla comunicazione, nemmeno quella di valore pari a 1,81 euro.

Il rendiconto vince sull’incertezza – Per rendere la norma di più facile applicazione e per ragioni di certezza e trasparenza nel rapporto con l’Amministrazione finanziaria, gli operatori devono considerare come data di emissione della comunicazione quella di chiusura del rendiconto.

Come determinare lo scaglione – Per calcolare l’imposta bisogna tenere in considerazione il valore complessivo dei titoli detenuti presso lo stesso intermediario e individuare quello economicamente più rilevante. Per il deposito di maggiore ammontare l’imposta di bollo va calcolata sommando il valore di tutti i depositi presso lo stesso intermediario, mentre per tutti gli altri l’imposta va calcolata in base al valore raggiunto dal singolo deposito al termine del periodo di rendicontazione.