Antiriciclaggio: i limiti sull’uso del contante e degli assegni

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La manovra finanziaria di fine agosto scorso in materia di antiriciclaggio è ora divenuta definitiva; il decreto legge, infatti, aveva già vietato i pagamenti in contanti o con titoli al portatore di importo pari o superiore a € 2.500,00. Si tratta di una misura finalizzata ad adeguare le disposizioni nazionali in materia di “antiriciclaggio” a quelle già introdotte in ambito comunitario ed interessa le operazioni realizzate dal 1° settembre 2011. L’applicazione della legge, infatti, esclude le violazioni commesse tra il 13 ed il 31 agosto 2011.
Per il denaro contante è ora proibito il trasferimento di denaro contante per importi uguali o superiori a € 2.500,00 fra privati e fra imprese, senza l’intervento di intermediari finanziari abilitati. Gli assegni bancari, postali e circolari per importi uguali o superiori a € 2.500,00 dovranno recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. La violazione di tali regole comporterà una sanzione che può arrivare fino al 40% dell’importo trasferito.
Per ulteriori chiarimenti si può far riferimento:
– alla Legge n. 148 del 14/09/2011 di conversione del decreto legge n. 138 del 13/08/2011 pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16/09/2011 (art. 2, comma 4, a bis);
– Decreto Legislativo n. 231 del 21/11/2007 pubblicato sul S.O. n. 268 alla G.U. n. 290 del 14/12/2007.

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