Entrate: una circolare scioglie i dubbi sulle nuove regole per il riporto

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Istruzioni nero su bianco per capire chi, come e a partire da quando si applica il nuovo regime di riporto delle perdite fiscali d’impresa. Con la circolare 53/E, l’Agenzia fa focus sulle novità introdotte dalla manovra correttiva 2011, arricchendo le spiegazioni con esempi concreti per aiutare a capire le ultime regole in ambito Ires. La nuova disciplina, infatti, introduce un meccanismo che limita il riporto delle perdite d’impresa in misura pari all’80% del reddito imponibile di periodo e conferma l’utilizzabilità piena delle perdite se relative ai primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione per le nuove attività produttive.

Chi applica il nuovo regime – Le nuove regole interessano i soggetti Ires. In particolare, le società per azioni, le Srl, le società cooperativ e e di mutua assicurazione, quelle europee indicate da un apposito regolamento comunitario del 2001, residenti nel territorio dello Stato. Inoltre, sono destinatari del nuovo regime anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti in Italia, che esercitano principalmente o esclusivamente attività commerciali. Infine, le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel nostro Paese. Restano fuori dalle nuove misure, invece, i soggetti Irpef in contabilità ordinaria.

Tempi e limiti di “periodo” – Mentre le vecchie norme prevedevano un limite di 5 anni per il riporto in avanti delle perdite, il nuovo meccanismo prevede solo un limite di utilizzabilità pari all’80% dell’imponibile. Questo tetto quantitativo, ad ogni modo, non impedisce di utilizzare integralmente le perdite, perché lo scopo della nuova disciplina, come spiega il documento di prassi, è quello di “modulare” l’ammontare complessivo di quelle compensabili in ciascun periodo d’imposta.

Calendario alla mano – Le nuove regole sono efficaci a partire dal periodo d’imposta 2011, cioè quello in corso al 6 luglio scorso, data d’entrata in vigore della manovra correttiva. Per coloro che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le stesse regole scattano già in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2 011. Non solo. La nuova disciplina si applica anche alle perdite maturate nei periodi precedenti a quello di entrata in vigore del nuovo regime.

Quali le perdite coinvolte nel nuovo sistema – Rientrano nella nuova disciplina solo le perdite che risultano dalla dichiarazione relativa al 2011. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, le perdite interessate sono quelle realizzate negli esercizi che vanno dal 2006 al 2010. Sono escluse quelle relative al 2005, non riportabili perché è ormai scaduto il termine del limite dei 5 anni previsto dalla vecchia disciplina.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.