E’ nulla la notifica al dipendente “sbagliato”

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È nulla la cartella recapitata ad un soggetto estraneo al contribuente, anche se viene identificato dal postino come “ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI”.

Il contribuente, quindi, una volta accertato che il soggetto che ha ricevuto l’atto non ha nulla a che fare con lui, deve provare con qualsiasi mezzo l’assenza di rapporti ma non è tenuto a esperire querela di falso per sconfessare la dichiarazione del postino.

Tali considerazioni derivano da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.349/35/11 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale – riportandosi ad una precedente pronuncia della Suprema Corte (sent. Corte Cass. n.13216 del 6/06/2007) – chiarisce che per sconfessare la qualità “di addetto alla ricezione atti” dichiarata dal postino basta semplicemente fornire la prova contraria.

Per comprendere tale problematica si ritiene opportuno ricapitolare brevemente la vicenda processuale.

Tutto ha avuto inizio con la notifica di un avviso da parte di Equitalia ad una società di un pesante debito tributario derivante da una cartella asseritamente inviata qualche anno prima.

L’amministratore della società sosteneva di non aver mai ricevuto in passato alcuna cartella e quindi veniva proposta tempestiva opposizione all’avviso di pagamento per vizio di notifica dell’atto precedente (ossia della cartella esattoriale).

Il concessionario, quindi, produceva in giudizio la ricevuta di ritorno della raccomandata della cartella che risultava sottoscritta da un soggetto identificato dal postino come “addetto alla ricezione atti”.

Tutto ciò appariva immediatamente strano ai soci della società ricorrente, i quali non riconoscevano la firma e dunque si attivavano nei giorni successivi per capire a chi appartenesse realmente la sottoscrizione.

Ebbene, dopo attente ricerche era emerso che il postino aveva sì recapitato la cartella presso l’indirizzo indicato ma per errore l’aveva consegnata all’addetto di un’altra società avente sede nello stesso stabile della ricorrente.

A prova di quanto sostenuto, dunque, venivano prodotte in giudizio una serie di buste paga del soggetto che aveva ricevuto materialmente la cartella, dal quale emergeva in modo inequivocabile che questi era dipendente di un’altra società.

Alla luce di ciò, i giudici hanno proceduto all’annullamento degli atti impugnati (e dunque anche del debito tributario) per gravi vizi di notifica.

I giudici, inoltre, specificano che pur svolgendo il postino la funzione di pubblico ufficiale, non tutte le sue dichiarazioni per essere sconfessate richiedono la querela di falso.

D’altronde, chiarisce sempre la Commissione Tributaria, se è pur vero che la querela di falso è prevista dal nostro codice di procedura civile come procedimento volto a far venire meno la valenza probatoria privilegiata di quanto dichiarato dal pubblico ufficiale (artt. 221 e seg. cpc), è pur vero anche che ciò vale esclusivamente per la descrizione dei fatti avvenuti in sua presenza (ad esempio per le dichiarazioni inerenti il giorno e l’indirizzo della consegna della cartella) ma non per ciò che è “frutto … di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri” (Sent. CTP di Milano n.349/35/11).

In buona sostanza, “la relata di notificazione di un atto (o la ricevuta di ritorno della raccomandata) fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’Ufficiale Giudiziario procedente” ma non per ciò che gli viene riferito da soggetti terzi.

In tutti questi casi, quindi, sarà onere del contribuente provare in ogni modo l’erroneità di quanto dichiarato.

Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
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