“Gonfiare” le schede carburante è reato

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FOTO DI REPERTORIO

“Gonfiare” le schede carburante dei veicoli dell’azienda dichiarando un costo maggiore di quello effettivo configura il reato di dichiarazione fraudolenta.

Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n.912 del 13 gennaio 2012, liberamente visibile all’interno del gruppo di Facebook “SOS FISCO” – sezione Documenti), la quale ha infatti paragonato tale condotta a quella che si tiene in caso di uso di fatture false, come stabilito dall’art. 2 del Dlgs n.74/2000 (reato di dichiarazione fraudolenta che prevede pene da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione).

I giudici, infatti, sostengono che la contestazione di tale figura di reato non sia suscettibile di censura laddove la documentazione contabile esaminata dal giudice del merito – nella quale, dunque, sono ricomprese a pieno titolo anche le schede carburante – sia risultata falsa e indirizzata all’indebita deduzione dei costi.

Il quadro probatorio così delineato, pertanto, ha reso credibile agli occhi del giudicante e della Suprema Corte l’integrazione della fattispecie delittuosa di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 che, come è noto, colpisce la fraudolenza della dichiarazione mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Infine, si tiene a precisare la posizione assunta in questi ultimi anni dalla Corte di Cassazione in merito al legame tra le norme penali tributarie e i comportamenti adottati dai contribuenti.

La Suprema Corte ha infatti chiarito che la riforma della disciplina penale tributaria contempla sia i

reati di danno (ossia le dichiarazioni fraudolente ed infedeli) quanto quelli di pericolo (come ad esempio i comportamenti idonei alla lesione dell’interesse fiscale tramite l’emissione di documenti fittizi).

Tuttavia, chiarisce sempre la Cassazione, deve escludersi il concorso fra la fattispecie del delitto di emissione di documenti fittizi e quello relativo alla dichiarazione fraudolenta (si veda sent. Corte Cass. n.10394 del 16/03/2010).

Sarà dunque onere del giudice valutare al meglio in quale fattispecie delittuosa rientri l’imputato.

Avv. Matteo Sances

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