Imposte sulle attività finanziarie scudate. Ecco le linee guida

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Gli intermediari trattengono l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione e l’imposta straordinaria sui prelievi delle stesse attività dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione, oppure ricevono la provvista direttamente da quest’ultimo. Il versamento va effettuato entro il 16 febbraio 2012 sia per l’imposta di bollo annuale, con riferimento al periodo d’imposta 2011, sia per l’imposta straordinaria sui prelievi, dovuta per il solo anno 2012. I codici tributo sono quelli istituiti con la risoluzione n. 14/E del 9 febbraio 2012. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi, inoltre, si stabilisce che gli stessi intermediari (banche italiane, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, agenti di cambio e Poste Italiane S.p.A., nonché stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residen ti) segnalano all’Agenzia delle Entrate i soggetti nei cui confronti non è stato possibile applicare e versare le imposte. La segnalazione va effettuata nel modello 770 ordinario degli intermediari, a decorrere da quello relativo al periodo d’imposta 2012 (mod. 770/2013).

Imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione – Il Decreto “Salva Italia” (art. 19, comma 6, del Dl n. 201/2011) prevede che le attività finanziarie oggetto di emersione sono soggette, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, a un’imposta di bollo speciale annuale pari a:

· 10 per mille per il 2011;

· 13,5 per mille per il 2012;

· 4 per mille per gli anni successivi.

L’imposta è calcolata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il versamento relativo al periodo d’imposta 2011, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.

Imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione – Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari al 10 per mille.

Quando non è possibile operare il prelievo – Gli intermediari segnalano all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate. Le somme in questione si recuperano tramite ruolo e per l’omesso versamento delle imposte si applica a carico del contribuente una sanzione pari all’importo non versato.