Manovra Monti/Tutti i segreti dell’Imu

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La manovra approvata dal governo Monti prevede che le risorse necessarie a finanziare le misure di stimolo alla crescita economica siano recuperate attraverso un importante intervento sulla tassazione patrimoniale degli immobili. In Italia, infatti, l’incidenza delle imposte patrimoniali sul Prodotto Interno Lordo è, in base ai dati OCSE (Revenue Statistics del 2001), pari a solamente lo 0,6% rispetto a una media OCSE dell’1,1% e a valori che arrivano a 2,4% per la Francia e a 3,5% per il Regno Unito. La manovra, quindi, prova a correggere l’anomalia italiana, eliminando l’esenzione concessa nel 2008 alle abitazioni principali. Sul piano della policy, inoltre, l’intervento è in linea con le raccomandazioni dei più autorevoli organismi internazionali che hanno costantemente sottolineato il significativo impatto positivo sulla crescita dello spostamento dell’onere tributario dai redditi alla proprietà immobiliare. In particolare, con la manovra si anticipa al 2012 l’Imposta Municipale Propria includendo le abitazioni principali nell’ambito di applicazione dell’imposta e prevedendo, ai fini della determinazione della base imponibili, un primo sostanziale adeguamento dei valori immobiliari ai valori di mercato. L’adeguamento dei valori immobiliari è finalizzato a ridurre l’attuale incongruità tra rendite catastali e valori di mercato degli immobili.

Imu per gli Agriturismi
L’articolo 13 del DL n. 201 del 2011, prevede l’applicazione dell’IMU ai fabbricati. I fabbricati destinati ad attività di agriturismo sono fabbricati rurali a uso strumentale, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 9 del DL n. 557 del 1993, convertito in Legge n. 133 del 1994. A questi immobili si applica, in base al comma 8 dell’articolo 13 del DL citato, un’aliquota ridotta pari allo 0,2% che i Comuni, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, possono ulteriormente ridurre fino allo 0,1%.

Imu case all’estero
Il decreto sulla semplificazione fiscale, varato dal Governo Monti, ha stabilito i parametri per il calcolo dell’imposta municipale sulle case all’estero. Questa non è dovuta se l’ importo è inferiore a 200 euro. Al fine del calcolo dell’imposta non si fa più riferimento solo al valore di mercato dell’immobile ma alle disposizioni normative sulle imposte patrimoniali o sui trasferimenti del Paese estero di competenza. Se l’immobile è adibito ad abitazione principale viene riconosciuta un’ulteriore detrazione di 200 euro. Sono previste riduzioni per gli italiani che lavorano per lo Stato all’estero nella misura dello 0,4% sull’aliquota dovuta. Se l’immobile è adibito ad abitazione principale viene anche riconosciuta una detrazione di 200 euro.

Imu proprietari partita Iva
Con questo pacchetto il governo è intervenuto su due aspetti fondamentali:
1. Semplificazione degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA
Con le nuova norme i cosiddetti “soggetti passivi”, cioè coloro che forniscono beni o servizi, non saranno più obbligati a comunicare al fisco le informazioni relative a ogni singola operazione rilevante ai fini delle dichiarazioni sull’IVA. Ci sarà infatti una sola comunicazione per ciascun cliente al mese.
Fino a ieri vigeva l’obbligo di comunicazione telematica di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ai 3.000 euro. Dal 1° gennaio di quest’anno entra invece in vigore una distinzione:

per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, gli operatori comunicano mensilmente l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore;
per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, invece, rimane obbligatoria la comunicazione telematica “singola” se l’importo è pari o superiore a 3.600 euro, IVA inclusa.
Le nuove norme, pur riducendo il dettaglio delle informazioni disponibili, non comporteranno però una minore possibilità per l’amministrazione di accertare episodi di evasione fiscale. Tramite appositi incroci dei dati sulle cessioni e sugli acquisti e sulle prestazioni rese e ricevute e grazie all’effettuazione di particolari analisi del rischio, infatti, si individueranno i soggetti passivi IVA da sottoporre ad appositi controlli.

2. le partite IVA inattive
In Italia alla fine del 2011 risultavano ufficialmente aperte circa 8 milioni di partite IVA, ma erano solo 5 milioni quelle considerate ancora “attive”. Per legge, infatti, le partite IVA su cui non si è svolta attività di impresa, arti o professioni o per le quali non si è presentata la dichiarazione annuale per gli ultimi tre anni sono considerate inattive e devono essere chiuse.
Fino a ieri, nel caso in cui i cosiddetti “operatori economici” (cioè tutti coloro che hanno una partita IVA aperta) omettevano di chiudere una partita IVA inattiva, l’amministrazione finanziaria aveva l’obbligo di disporre la cancellazione d’ufficio con l’irrogazione di una penalità che poteva arrivare fino a 2.065 euro.

Con il decreto, il governo ha voluto migliorare il procedimento. Infatti, la norma prevede l’invio in modo automatico, da parte dell’Agenzia delle entrate, di una comunicazione ai titolari di partita IVA che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. I contribuenti avranno fra l’altro la possibilità di comunicare all’Agenzia delle entrate elementi aggiuntivi a quelli che risultano già presenti in anagrafe tributaria per evitare che si proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA. Per i soggetti che non adducano motivazioni valide, l’Agenzia procederà d’ufficio alla cessazione e all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.