Liti fiscali minori ai tempi supplementari. Le indicazioni delle Entrate sulla proroga

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Il 2 aprile 2012 è il termine ultimo per presentare la domanda e versare gli importi relativi alla definizione delle liti minori pendenti al 31 dicembre 2011. Rientrano nella proroga sia le controversie già pendenti alla data del 1° maggio 2011 sia quelle instaurate tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011. Questo consentirà di beneficiare della definizione agevolata anche agli eventuali “ritardatari”, che non avevano eseguito il versamento alla precedente scadenza (30 novembre 2011), ma anche a coloro che hanno presentato ricorso in Commissione tributaria provinciale nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011, ma non desiderano più proseguire nel giudizio. Sono questi, alcuni degli aspetti trattati dalla circolare n.7/E di oggi, con cui l’Agenzia fornisce chiarimenti riguardo la riapertura dei termini per la definizione delle liti di valore non superiore a 20 mila euro.

Si allarga la platea – Spazio anche alle controversie instaurate in primo grado nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011. La lite può essere chiusa a patto che non sia già intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva prima del 28 febbraio 2012, data di entrata in vigore della Legge di conversione (n. 14/2012).

La circolare chiarisce, tuttavia, che non è possibile sanare le liti per le quali al momento della presentazione della domanda di definizione, è già stata depositata una sentenza o un’ordinanza decisoria della Corte di Cassazione.

Alcuni casi – La circolare fornisce, inoltre, indicazioni su come regolarsi in casi particolari, come ad esempio, in presenza di ricorsi tardivi, di ruoli emessi ai fini della liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata o in caso di definizione degli avvisi di liquidazione (ex articolo 12, D.L. n. 70 del 1988), nell’ipotesi un cui viene impugnato anche l’atto di classamento.

Il testo della circolare è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.