E’ ILLEGITTIMA LA SECONDA IPOTECA

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È illegittima l’iscrizione di una seconda ipoteca da parte del concessionario della riscossione su altri immobili del contribuente se la prima basta già a garantire il debito tributario.

Ciò è quanto stabilito da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (Sent. CTR della Puglia n.10/10/12), la quale ha confermato quanto già sancito nel precedente grado di giudizio, ossia la palese sproporzione di una nuova misura cautelare da parte dell’agente della riscossione.

Dagli atti, infatti, risultava come le garanzie adottate da Equitalia risultass ero eccessive rispetto alla totalità del debito e ciò, tra l’altro, veniva provato dalla contribuente anche attraverso apposita perizia giurata sul primo immobile ipotecato.

Proprio alla luce della perizia giurata, i giudici d’appello chiariscono che “risulta l’evidente sproporzione della misura cautelare adottata sui beni dell’appellata, dal momento che il valore dell’opificio gravato dalla precedente iscrizione ipotecaria era notevolmente superiore …. e dunque ben capace di garantire …”

Infine, sempre i giudici della Commissione Tributaria Regionale evidenziano come la seconda ipoteca ha rischiato di compromettere la liquidità della contribuente (con tutti gli immobili ipotecati, infatti, la contribuente non avrebbe potuto accedere al credito e gli sarebbe stata sicuramente preclusa la possibilità di affrontare la propria situazione debitoria).

Avv. Matteo Sances

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