UTILI IN NERO: LA PRESUNZIONE NON BASTA

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La ristretta compagine sociale non giustifica la presunzione automatica di distribuzione di utili in “nero”.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (sentenza n.19/05/12), la quale chi arisce come eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate di ricavi in nero nei confronti di una società di capitali (nel caso di specie una srl) non devono comportare l’automatica attribuzione di utili in capo ai soci.

I giudici di Bari, dunque, dichiarano che la distribuzione di utili tra i soci non è l’unica conseguenza possibile, in quanto eventuali ricavi in nero potrebbero in teoria essere stati utilizzati per creare riserve occulte o essere stati percepiti solamente da alcuni dei soci oppure ancora dall’amministratore.

Alla luce dei fatti, quindi, emerge dalla sentenza come non sia sufficiente per il fisco limitarsi ad emettere degli avvisi di accertamento nei confronti dei soci motivandoli solo sulla ristretta base azionaria della srl (nel caso in questione i soci erano due) e/o in base ai vincoli famigliari che legano i soci tra loro.

Tale passaggio logico – la distribuzione dei ricavi tra i soci – rappresenta infatti soltanto una presunzione scaturita da un’altra presunzione – ossia il numero limitato dei soci – e tutto ciò senza il supporto di ulteriori elementi di prova.

Ci si augura, pertanto, che l’Ufficio possa tenere in debita considerazione tali argomentazioni e punti a cercare ulteriori elementi probatori prima di emettere accertamenti fiscali nei confronti dei soci.

Avv. Matteo Sances

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