Regime premiale ai blocchi di partenza per gli studi di settore

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Il nuovo regime premiale per favorire la trasparenza apre le porte a 55 studi di settore per il periodo d’imposta 2011. La norma, contenuta nel Salva Italia (Dl 201/2011), stabilisce che per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, che risultano coerenti agli indicatori previsti dai relativi decreti di approvazione degli studi e sono in regola con gli obblighi di comunicazione, sono preclusi gli accertamenti analitico-presuntivi. Sono, inoltre, ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr 600/1973) è ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo (invece che un quinto) quello dichiarato.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, in attuazione della nuova disciplina, definisce i soggetti interessati, elenca gli studi ammessi per il 2011 in funzione di alcuni indicatori e chiarisce, nel dettaglio, le condizioni per accedere al regime premiale, con particolare riferimento alla fedeltà dei dati.
Taglio del nastro con 55 studi – Per il periodo d’imposta 2011, dunque, “fedeltà” premiata per un variegato ventaglio di studi tra cui, per citarne solo alcuni, bar, gelaterie e pasticcerie, commercio al dettaglio di alimentari, fabbricazione di accessori auto, produzione di paste alimentari, confezione e accessori per abbigliamento, fabbricazione di calzature e di mobili, costruzione e riparazione di imbarcazioni, editoria. Più in particolare, sono stati selezionati gli studi tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra: indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro; di efficienza e produttività del fattore capitale; di efficienza di gestione delle scorte; di redditività; di struttura. Oppure a tre diverse tipologie di indicatori che siano contemporaneamente riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia.
Soggetti interessati – Il provvedimento spiega che entrano nella disciplina premiale (art. 10, commi da 9 a 13, del Dl 201/2011) i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore che, nel periodo d’imposta di riferimento, risultano congrui e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione.
Ciò a condizione che:
• la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
• se il contribuente consegue sia redditi d’impresa sia di lavoro autonomo, siano assoggettabili a studi entrambe le categorie di reddito;
• se il contribuente applica due diversi studi, la congruità e la coerenza sussistano per entrambi.
Porte aperte al nuovo regime premiale per il periodo d’imposta 2011 anche per i contribuenti che applicano due diversi studi di settore, a patto che entrambi rientrino tra quelli elencati nell’allegato 1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La fedeltà premia – Per accedere al regime è necessario che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti quelli previsti. Il provvedimento chiarisce che la fedeltà dei dati dichiarati sussiste anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica dell’assegnazione ai cluster, del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati e del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza, a fronte delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.