L’ACCERTAMENTO “LUNGO” NON E’ AMMESSO PER L’IVA

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L’avviso di accertamento Iva notificato al contribuente oltre il termine perentorio quinquennale è sempre illegittimo, anche per quelle annualità che rientrerebbero nel cosiddetto “condono”.

Ciò è quanto emerso da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (Sent. CTP di Lecce n.426/01/12, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), la quale ha ritenuto tardivo un accertamento Iva relativo al periodo d’imposta 2002 e notificato al contribuente oltre il 31 dicembre 2007 (ossia oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, così come previsto da ll’articolo 57 del DPR n.633/72).

L’Agenzia delle Entrate, infatti, si era avvalsa del differimento biennale previsto dall’articolo 10 della legge n.289/02 per le annualità non coperte da condono e aveva quindi notificato l’avviso di accertamento nel 2009.

Ebbene, secondo la Commissione Tributaria “con la sentenza della Corte di Giustizia del 17 luglio 2008, causa C-132/06, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario … proprio della legge n.289/02, nella parte esclusiva in cui prevede la condonabilità dell’Iva”.

Continuano i giudici di Lecce, “Da tale illegittimità, dovuta al fatto che l’Iva è un’imposta transnazionale su cui non può decidere autonomamente il singolo Stato europeo, consegue l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare autonomamente tale normativa, limitatamente all’Iva”.

Alla luce di tali presupposti, dunque, i giudici giungono alla conclusione che l’obbligo di disapplicare la normativa sul condono per l’Iva non vale solo per la parte relativa alla definizione agevolata ma ovviamente anche per quella riguardante il differimento dei termini di accertamento.

Proprio in merito a ciò, infatti, essi dichiarano che “… il venir meno del condono Iva comporta, inevitabilmente, quale conseguenza immediata, l’illegittimità di tutti quegli accertamenti notificati dall’Ufficio Fiscale usufruendo della proroga dei due anni”.

Ci si augura, dunque, quanto prima un intervento chiarificatore sul tema da parte della Corte di Cassazione.

Avv. Matteo Sances

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