DDL anticorruzione: la Camera dei Deputati dà il via libera definitivo al testo

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L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (DDL 4434-B/C, Relatori l’On. Iole Santelli e del Gruppo parlamentare PdL e l’On. Angela Napoli del Gruppo parlamentare FLpTP), con la votazione di fiducia sul testo delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia identico a quello licenziato dal Senato.
Tra le norme del testo si segnalano, in particolare:

– per l’efficacia dei controlli antimafia, l’istituzione presso ogni Prefettura di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori specificatamente indicati come maggiormente a rischio (c.d. “white list”), con la previsione che l’iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività;

– la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità quale causa di esclusione dalla gara;

– la modifica della disciplina dell’arbitrato, con la previsione che il deferimento allo stesso è subordinato alla previa autorizzazione dell’organo di governo dell’amministrazione, pena la nullità del ricorso all’arbitrato, nonchè dell’inclusione della clausola compromissoria nel bando di gara;

– l’istituzione, nell’ambito delle modifiche al Codice penale, del reato di traffico di influenze illecite, in cui si prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter c.p. (corruzione), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni;

– la modifica della fattispecie di cui all’art. 2635 del Codice Civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità), ora denominata “Corruzione tra privati” e riferita alle infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari, nell’ambito della quale si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi;

– l’adeguamento della disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui al D.Lgs 231/2001, con le fattispecie introdotte dal provvedimento e relative alla “corruzione tra privati” e alla “induzione indebita a dare o promettere utilità”.