Assicurazioni vita: ecco le nuove regole per l’imposta sostitutiva sul reddito prodotto

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Le imposte sui redditi di capitale di natura assicurativa e sulle riserve matematiche dei rami vita devono essere applicate anche dai soggetti che riscuotono i redditi derivanti dai contratti stipulati da contribuenti residenti con compagnie estere di assicurazione.
Questi intermediari, infatti, devono operare in qualità di sostituto d’imposta quando la compagnia assicurativa estera non esercita l’apposita opzione. Sono alcune delle indicazioni fornite dalla circolare n. 41/E con cui l’Agenzia chiarisce gli aspetti legati alle modalità di utilizzo del credito spettante al momento della liquidazione della polizza assicurativa, agli obblighi di fornire la provvista per l’effettuazione del versamento da parte dell’assicurato, nonché alle modalità di segnalazione all’Amministrazione finanziaria dei nominativi nei cui confronti l’imposta non è stata applicata.
Sostituzione di imposta – Per consentire il corretto adempimento di questo obbligo di sostituzione, l’intermediario deve disporre della documentazione necessaria per individuare la base imponibile da assoggettare a tassazione. A tal fine il contribuente deve fornire all’intermediario i dati necessari per il calcolo dell’imposta dovuta (importo dei premi versati, durata della polizza, data di stipula del contratto, composizione del patrimonio investito, ecc.) sulla base dei rendiconti ricevuti periodicamente dalla compagnia estera.
Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il versamento delle imposte sostitutive derivanti dalle liquidazioni e dai riscatti delle polizze estere deve avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello della corresponsione.
Come applicare l’imposta sul valore dei contratti esteri – Gli intermediari devono versare l’imposta nella misura dello 0,35 per cento, considerando come base imponibile il valore del contratto assicurativo “intermediato”. Nel caso in cui gli intermediari non ricevano dal contraente la provvista per effettuare il versamento delle imposte, questi ultimi devono comunicarlo all’Amministrazione finanziaria, nel modello 770, che provvederà a iscrivere a ruolo gli importi dovuti.
Decorrenza – Entro il 16 novembre 2012 gli intermediari devono versare l’imposta sul valore delle polizze per il 2011.