Iva per cassa: nessuna comunicazione preventiva per un volume d’affari sotto i 2 mln

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L’opzione per la liquidazione dell’Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente e va comunicata nella dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno in cui è effettuata la scelta e che il contribuente presenterà nel corso dell’anno successivo. Questa possibilità è riservata ai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a due milioni di euro.
Le modalità per l’esercizio dell’opzione per il nuovo regime dell’Iva di cassa sono fissate dal Provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla fattura spazio all’Iva per cassa – Il Provvedimento, inoltre, stabilisce che, in caso d’esercizio dell’opzione, sulle fatture emesse dovrà essere riportata sia l’annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa” sia l’indicazione dello specifico atto normativo che ne disciplina l’applicazione – articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83. L’omessa indicazione sulle fatture dell’annotazione costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.
Efficacia dell’opzione, anno nuovo Iva nuova – La scelta di aderire al regime dell’Iva per cassa ha effetto a partire dall’1 gennaio dell’anno in cui è esercitata. Naturalmente, in caso di inizio attività nel corso dell’anno, gli effetti si manifestano dalla data di inizio dell’attività.
Limitatamente al 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, la scelta di aderire all’Iva per cassa avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dall’1 dicembre 2012.
In merito alla durata del nuovo regime, l’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari che comporta la cessazione automatica del regime.
Opzione e revoca nella dichiarazione annuale – In particolare, per comunicare sia l’adesione al regime dell’Iva per cassa sia la revoca, il percorso da seguire è il medesimo. Entrambe le scelte, infatti, dovranno essere comunicate nella dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si adotta il comportamento concludente.
Naturalmente, i contribuenti che intenderanno aderire all’Iva per cassa sin dall’inizio dell’attività, provvederanno a comunicare la scelta in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno d’esordio dell’attività.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.