Tassa rifiuti: da aprile 2013 si parte con la Tares

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Un anno fa l’articolo 14 del decreto Salva Italia recitava così: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”.
Con le nuove modifiche apportate al testo della Legge di Stabilità in questi giorni, la Commissione Bilancio al Senato ha posticipato la data per il versamento della prima rata dell’imposta al prossimo aprile. Dopo aver pagato a dicembre l’odiata Imu, dunque, gli italiani potranno tirare un piccolo sospiro di sollievo per i successivi tre mesi.
Ciò che c’è da capire però è come funzionerà la nuova tassa. In primo luogo, essa si rivolge a chiunque “a qualsiasi titolo” possieda, occupi o detenga superfici in grado di produrre rifiuti. Rifiuti di cui si dovrà fare il calcolo delle quantità e qualità medie ordinarie prodotte in base ai metri quadri. Per fare ciò si dovranno utilizzare le stesse basi imponibili applicate per Tarsu e Tia almeno finché non verrà conclusa la riforma del Catasto a seguito della quale il tributo verrà quantificato sulla base dell’80% della superficie.
La novità più evidente è quella del pagamento anche dei cosiddetti “servizi indivisibili”. Si tratta di servizi che il Comune deve garantire nella misura della manutenzione delle strade, dell’illuminazione pubblica, dell’anagrafe e della sicurezza e che dovranno essere interamente coperti dalla Tares. Per fare ciò, alle Amministrazioni locali è dato il potere di applicare una maggiorazione dai 30 ai 40 centesimi per metro quadrato. Sempre ai Comuni è dato la facoltà di stabilire la scadenza e il numero delle rate rispetto alle quattro attualmente previste (gennaio, aprile, luglio e ottobre). Rate che potranno essere pagate sia con bollettino postale sia con F24 per permettere anche la compensazione con crediti e debiti fiscali.

C.M.