Transazioni UE: ecco le regole per emettere la fattura

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Dal 1 gennaio 2013, tutti i rapporti commerciali con l’estero sono soggetti a particolari verifiche nella fatturazione. In particolare, i soggetti interessati dovranno accertarsi dell’esistenza di quattro elementi:
– se il luogo in cui viene effettuata l’operazione commerciale è rilevante territorialmente ai fini iva;
– se l’operazione stessa è definibile “generica”, “specifica” o si tratta di una cessione/acquisto di beni;
– quale sia il momento in cui viene effettuata l’operazione al fine di stabilire le date dei documenti che dovranno certificarla (fatture, bolle, etc);
– se la transazione avviene effettivamente con un soggetto extracomunitario o meno.
A questo punto è necessario spiegare bene cosa si intende per beni “generici”, “specifici” o cessione/acquisto degli stessi.
Per quanto riguarda quelli “generici”, questi vengono disciplinati dall’articolo 7-ter del Dpr 633/72 dove viene stabilita la modalità per individuare la territorialità dell’Iva. In questo caso, il momento della transazione coincide o con la conclusione della prestazione o con il pagamento del corrispettivo. Stabilito ciò, si può emettere l’autofattura indicato nel documento la dicitura relativa (“autofatturazione”). Questa potrà essere emessa entro il 15° giorno del mese successivo alla conclusione della prestazione.
Per i beni “specifici”, invece, la territorialità dell’iva viene regolata dall’articolo 7-ter, lettera a) del decreto iva e la transazione è rilvante solo quando l’immobile è sito all’interno dei confini nazionali. Se l’operazione avviene con un soggetto residente in uno stato Ue, allora il committente sarà obbligato a integrare la fattura emessa da tale soggetto comunitario (operazione da eseguire entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) secondo quando sancito all’articolo 46 del Dl 311/93, senza possibilità di emettere autofattura.
Autofattura che non può essere emessa nemmeno nel caso di cessazione/acquisto di beni in quanto si dovrà sottostare alle norme del reverse change, integrando, anche qui, la fattura della controparte Ue.