No al minimale per i lavoratori a chiamata

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L’Inail, con la circolare n°64 del 2012, ha ribadito quanto previsto dalla riforma previdenziale Fornero: l’obbligo assicurativo del personale occupato con contratto di lavoro intermittente continua a essere assolto secondo le consuete forme già vigenti, quindi solo in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per applicare l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (ovvero quelli previsti dal Testo Unico Inail).
Sotto il profilo retributivo, aggiunge l’Inail, per il periodo di attività il lavoratore intermittente ha diritto al normale trattamento, sia economico sia normativo, previsto dai contratti collettivi per il lavoratore comparabile, ma riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente conseguita. Per i periodi di inattività vincolati all’attesa della chiamata del lavoratore, dal 18 luglio c’è la novità dell’obbligo, per il datore di lavoro, di erogare comunque l’indennità di disponibilità al lavoratore, se prevista nel contratto, anche nel caso in cui non ci sia chiamata al lavoro (condizione che, invece, fino al 17 luglio faceva scattare l’obbligo di corrispondere l’indennità). Pertanto, precisa l’Inail, in costanza di rapporto di lavoro intermittente il premio dovrà essere calcolato, a partire dal 18 luglio 2012, sia in base alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate sia in base a quanto erogato a titolo di indennità di disponibilità.