Cambiali finanziarie e obbligazioni. I chiarimenti dell’Agenzia sul nuovo regime fiscale

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Esenzione dal Bollo per le cambiali finanziarie dematerializzate. Questo è uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 4/E di oggi, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sul nuovo regime fiscale delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei project bond.
Novità introdotte dal “decreto crescita” (Dl n. 83/2012) e dal “decreto crescita-bis” (Dl n. 179/2012) con l’obiettivo, tra gli altri, di consentire anche alle società non quotate l’accesso alla raccolta del capitale di debito.
Deducibilità senza test per interessi su cambiali finanziarie e obbligazioni quotate – Si estende l’area degli oneri finanziari – prima limitata agli interessi passivi relativi a obbligazioni e titoli similari emessi dai “grandi emittenti” – che sfuggono alla regola che ne subordina la deducibilità, per l’emittente, a un determinato livello del tasso di rendimento effettivo, calcolato al momento dell’emissione. Entrano, infatti, nel novero degli strumenti a cui non si applica questo “test” – sia le cambiali finanziarie sia le obbligazioni, negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi Ue o di Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list.
Il vantaggio è sfruttabile anche per titoli non quotati, a condizione che:
a) siano detenuti da investitori qualificati che non detengano, direttamente o indirettamente, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente
b) il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni
La circolare precisa, al riguardo, che queste condizioni dovrebbero essere espressamente indicate sia nella delibera di emissione sia nel prospetto di offerta dei titoli emessi o in qualsiasi altro documento equivalente. Inoltre, la società emittente deve acquisire una certificazione, scritta e in forma libera, nella quale il sottoscrittore – o il successivo acquirente – attesti di essere un investitore qualificato, di non possedere più del 2% del capitale sociale o del patrimonio della società emittente e che il beneficiario effettivo dei proventi dei titoli sia residente in Italia o in uno Stato o territorio che consente un adeguato scambio di informazioni.
Cambiali finanziarie con o senza Bollo – Le cambiali finanziarie dematerializzate sono esenti dall’imposta di bollo. Il tributo continua, invece, ad applicarsi, nella misura ordinaria dello 0,01%, per i titoli “cartacei”, così come è in ogni caso dovuta l’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela.
Regime ad hoc per i project bond – La circolare si sofferma anche sulle “obbligazioni di progetto”, titoli, cioè, emessi dalle società costituite per iniziativa dei soggetti aggiudicatari di concessioni per la realizzazione e/o la gestione di infrastrutture o di nuovi servizi di pubblica utilità, nonché dalle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato. Gli interessi dei project bond sono assimilati a quelli del debito pubblico: imposta sostitutiva del 12,50% per i “nettisti” (sostanzialmente, persone fisiche, società semplici, associazioni fra professionisti, enti non commerciali, soggetti esenti dall’Ires), mentre sono esclusi dal prelievo i “lordisti” residenti e i percettori residenti in Paesi white list che usufruiscono del previsto regime di esenzione.
Regole ad hoc, infine, anche per i tributi indiretti, con la previsione per cui le imposte di registro, ipotecaria e catastale scattano in misura fissa, per gli atti di garanzia, così come per le eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali.
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.