Imu: ecco chi deve pagare l’acconto e chi no

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In attesa che il Governo riesca a sollevare le famiglie italiane dal peso dell’Imu, il 17 giugno prossimo torna l’appuntamento del versamento della prima rata della tassa sugli immobili. Questa volta, però, alcune novità sono state introdotte grazie ai provvedimenti assunti nell’ultimo Consiglio dei Ministri. Piccoli provvedimenti che esentano alcune categorie dal pagamento di giugno.

ABITAZIONI ESENTI
Sono esenti dal versamento dell’acconto tutte le:
– Abitazioni principali ovvero tutte le case ove il proprietario e la sua famiglia risiedono e hanno dimora (esclusi gli immobili catastali di categoria A/7, A/8 e A/9);
– Abitazioni appartenenti a cooperative edilizie;
– Abitazioni popolari appartenenti agli Iacp;
– Abitazione assegnata ad uno dei coniugi separati che di fatto vi dimora anche se la proprietà rimane dell’altro;
– Abitazioni di anziani e disabili ricoverati presso case di cura;
– Abitazioni degli iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero;
– Abitazioni con più unità accatastate insieme.
Per tutte queste categorie il primo pagamento avverrà il 16 settembre salvo eventuali riforme del sistema che il Governo dovesse approvare entro l’estate. Appuntamento che potrebbe mettere in seria difficoltà le famiglie le quali si troverebbero a dover fare i conti non solo con l’Imu ma anche con la successiva scadenza della Tares e degli acconti Irpef e Ires.

ABITAZIONI NON ESENTI
Resta tassativo il primo acconto di giugno, invece, per le:
– Abitazioni di pregio ovvero tutte quelle individuate come di tipo signorile, ville, castelli e palazzi le quali non potranno nemmeno della ripartizione delle tre rate prevista solo per il 2012;
– Seconde case ovvero tutte quelle abitazioni a disposizione del proprietario che non vi ha dimora;
– Case in affitto o in comodato d’uso gratuito a parenti;
– Case invendute o sfitte;
– Case di militari o membri delle forse dell’ordine che risiedono di fatto in caserma e che, quindi, hanno un’abitazione che viene inquadrata come seconda casa;
– Casa intestata al coniuge separato che di fatto non vi dimora perché assegnata legalmente all’altro;
– Capannoni, alberghi, cinema, teatri, banche, assicurazioni, cliniche, edifici produttivi speciali;
– Uffici, negozi, laboratori, box auto, cantine, magazzini, tettoie e soffitte.