Srl semplificata: abolito il limite dei 35 anni senza perdere tutti i vantaggi

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Abolito il limite dei 35 anni per le srl semplificate grazie al DL lavoro (Dl 76/2013) approvato dal Consiglio dei Ministri.

Come si ricorderà, la Srl semplificata poneva alcuni vantaggi per la sua costituzione ovvero un regime agevolato per quanto concerne il capitale sociale che poteva essere fissato a partire da 1 euro fino ad un massimo di 10 mila, e minori costi di avvio che esoneravano i soggetti dal pagamento dell’imposta di bollo e del compenso del notaio.

Si trattava di una forma societaria che poco si discostava da quella a Capitale ridotto se non, appunto, per il vincolo dell’età, per l’acquisizione di uno statuto standard e per la figura degli amministratori che non potevano essere soggetti al di fuori della compagine sociale.
Con questo provvedimento, si è voluto sostanzialmente unificare il tutto in una sola ragione sociale anche per rispondere ai numerosi quesiti circa l’evoluzione della semplificata una volta superati i 35 anni.
Per le nuove Srls, resterà fermo l’atto costitutivo standard, i soci dovranno essere sempre pesone fisiche, la denominazione sarà “società a responsabilità limitata semplificata”, il capitale potrà essere minimo 1 euro e massimo 10mila ma con l’aggiunta delle nuove variabili ovvero nessun limite d’età e amministratori anche estranei alla società. Circa le spese notarili e il diritti di bollo, questi saranno gratuiti a meno che non si sfori dallo statuto standard redatto dal Ministero.
Di fatto, dunque, la società a capitale ridotto viene abolita e sostituita dalla semplificata.
Ma cosa succederà a tutte quelle Srlcr e Srls già esistenti? Le prime tutt’ora iscritte al Registro delle imprese verranno automaticamente convertite nelle seconde mentre le semplificate potranno cedere le quote anche agli over 35 senza correre il rischio di vedersi sciolta a società.
Questo cambiamento, come detto in precedenza, chiarisce anche i dubbi sul futuro di quelle Srls i cui componenti avessero superato i 35 anni stabilendo che tale fattore non modifica la natura della ragione sociale, che continuerà ad essere sempre semplificata, a meno che gli stessi non decidano di trasformarsi in Srl ordinaria tramite una delibera interna che intervenga sullo statuto.

Di seguito il testo del DL Lavoro:

decreto-legge-lavoro-2013

C.M.