Lavoro autonomo occasionale, stop alla ritenuta se il rimborso equivale alle spese

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Ritenuta alla fonte non più obbligatoria nell’ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto il solo rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle stesse da parte del committente. Si tratta di un nuovo passo avanti nella semplificazione degli adempimenti fiscali illustrato nella risoluzione n. 49/E delle Entrate di oggi. Il documento di prassi, infatti, chiarisce che in questi casi la prestazione occasionale genera un reddito diverso pari a zero e quindi, non è più necessario applicare la ritenuta e lo stesso lavoratore non è tenuto a riportare i rimborsi ricevuti e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi.
Quando va applicata la ritenuta – L’applicazione della ritenuta alla fonte non si può omettere nel caso in cui il compenso superi (anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente) le spese strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività. In questo caso viene meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività occasionale e quindi all’intera cifra elargita dal committente dovrà essere applicata la ritenuta (articolo 25 del DPR n. 600 del 1973).
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.