Agevolazioni imprese: si rafforza il Fondo di Garanzia che apre le porte a più settori

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Viene rafforzato lo strumento principe delle agevolazioni alle Pmi ovvero il Fondo di Garanzia istituito dalla legge 662/1996 e oggi rispolverato dal Decreto Lavoro. Si tratta sostanzialmente di una garanzia di credito che l’impresa può vantare soprattutto in caso di insolvenza con le banche tale che quest’ultime potranno vedersi restituire il finanziamento concesso o dal Fondo stesso o dallo Stato che provvederanno al risarcimento per conto dell’azienda. Una bella garanzia che mette in sicurezza gli istituti di credito che potranno così prestare somme alle imprese a rischio zero.
I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori di pesca, agricoltura, industria automobilistica, navale, siderurgica, carboniera e attività finanziarie.
Sono, inoltre, soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.
A seconda della natura del soggetto che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia esistono diverse modalità di intervento:
• Garanzia diretta: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In questo caso, viene concessa una garanzia massimi del 60% dell’ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili e copre un massimo del 60% delle esposizioni bancarie (sia in conto capitale che in conto interessi o mora);
• Controgaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi , e degli altri Fondi di Garanzia. In questo caso l’impresa si rivolge a un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo. La percentuale massima di concessione del fondo e di copertura è dell’80%;
• Cogaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.
Per ottenere la garanzia, l’impresa dovrà rivolgersi ad una banca, un intermediario finanziario, una Società Finanziaria per l’Innovazione e lo Sviluppo (S.F.I.S.), un consorzio di garanzia collettiva fidi o un altro fondo di garanzia gestito da intermediari finanziari.
Con l’introduzione della riforma dello strumento e la possibilità di intervento del Fondo anche per operazioni sul capitale di rischio, la presentazione della domanda di garanzia può essere fatta anche da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o da una Società di gestione Armonizzata (SGA).