Bonus mobili: gli arredi vanno comprati solo dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione

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Per poter accedere agli sconti fiscali del 50% sui mobili i lavori di ristrutturazione (detraibili al 36% o al 50%) ad essi legati dovranno necessariamente essere stati avviati prima dell’acquisto degli arredi. La regola da seguire, in questo caso, è quella chiarita dalla Circolare n.21/2010 delle Entrate dove, rispondendo ai quesiti dei contribuenti, si specifica che la transazione per l’acquisto degli arredi destinati all’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione dee avvenire solo a lavori edilizi avviati. Ciò che risulta importante, dunque, è la data di acquisto dei mobili che in genere coincide sia con la consegna degli stessi che con il loro pagamento.
I pagamenti che, invece, possono anche essere precedenti o antecedenti all’avvio dei lavori sono proprio quelli della ristrutturazione. Dovrà essere cura del contribuente, però, possedere una documentazione che attesti l’inizio delle opere sull’abitazione che andrà sottoscritta eventualmente anche con “una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data di inizio lavori e che attesti che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitino di alcun titolo abilitatovo, ai sensi della normativa edilizia vigente” (Provvedimento n.149646/2011, punto 1).

Si ricorda che potranno beneficiare degli incentivi solo quei soggetti che hanno effettuato i lavori a partire dal 6 giugno o che, comunque, a quella data non li abbiano ancora terminati, fino al 31 dicembre sempre di quest’anno. Per quelli che, invece, avranno effettuato la ristrutturazione prima del 6 giugno, faranno fede i bonifici qualora siano stati fatti, appunto, dopo tale data.
Insomma, le modalità di pagamento da seguire saranno le stesse di quelle delle ristrutturazioni edilizie tanto che il bonifico (bancario o postale anche online) dovrà contenere la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione (che dovrà essere necessariamente la stessa persona che usufruisce del bonus), la partita iva o il codice fiscale dell’impresa a cui è destinato il pagamento.
Il bonus è del 50% Irpef su un massimo di 10mila euro di spese sostenute e una detrazione che non potrà superare i 5mila euro da ripartire in 10 rate da 500 euro sulla dichiarazione dei redditi.
Lo sconto scatta, invece, per tutta una serie di interventi, anche minimi, che possono contribuire a migliorare le prestazioni dell’abitazione:
– manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
– ristrutturazione edilizia;
– opere di abbattimento delle barriere architettoniche;
– opere di cablatura degli edifici;
– opere di contenimento dell’inquinamento acustico (es: nuovi infissi);
– opere di risparmio energetico;
– opere volte alla sicurezza statica e antisismica o per la messa a norma dell’edificio;
– opere volte a migliorare la sicurezza domestica (es.: corrimano);
– opere volte a proteggere l’abitazioni da intrusioni terze (es.: cancelli o recinti, grate alle finestre, porte blindate, serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, istallazione di allarmi antifurto o anti -intrusione, saracinesche, tapparelle meccaniche, vetri antisfondamento, casseforti a muro, , fotocamere).