Monitoraggio fiscale a doppia via: nuove regole per le attività all’estero

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Il nuovo monitoraggio fiscale risponde al duplice intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con attività estere detenute in Paesi collaborativi e, parallelamente, di rafforzare il contrasto alle frodi internazionali attingendo ad alcuni principi della normativa antiriciclaggio. Tra le altre novità, entrano nel quadro Rw gli investimenti dei titolari “effettivi” delle attività all’estero e non più solo di quelli diretti. Sono soltanto alcune delle indicazioni fornite dalla circolare 38/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle modifiche al decreto legge n. 167/1990 introdotte dalla Legge Europea 2013.

Paesi collaborativi, oltre la white list – L’Agenzia dà una definizione a maglie larghe di Stati o territori collaborativi, includendo tra questi non solo i Paesi appartenenti alla white list ma anche quelli che, pur non rientrando nella lista, prevedono un opportuno scambio di informazioni con il Fisco italiano. Ciò può avvenire tramite una convenzione contro le doppie imposizioni, uno specifico accordo internazionale, oppure perché con essi si attuano disposizioni comunitarie sull’assistenza amministrativa. In tutte queste ipotesi, infatti, questi Stati assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte del Fisco italiano.

L’identikit “effettivo” di chi compila l’Rw – Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia devono indicare nel quadro Rw di Unico gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria. Sono tenuti, inoltre, a compilare il quadro Rw di Unico non soltanto i possessori “formali” delle attività estere, ma anche coloro che possono esserne considerati i “titolari effettivi”. La normativa antiriciclaggio definisce “titolare effettivo”: – per la società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, la possiedono o controllano; – in caso di entità giuridiche, come per esempio fondazioni o trust, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio.
Inoltre, non è più previsto il limite di 10 mila euro al di sopra del quale scattava l’obbligo dichiarativo. Il monitoraggio riguarda, quindi, tutte le attività e gli investimenti detenuti all’estero. A questo proposito, il documento di prassi fornisce diversi esempi che aiutano il contribuente a capire se e come compilare il quadro Rw della dichiarazione.

Chi è esonerato dal monitoraggio – Nessun obbligo di monitoraggio per enti commerciali, società, escluse quelle semplici. Esonerati anche gli enti pubblici. Non rientrano tra questi, e sono quindi tenuti a compilare l’Rw, gli enti di previdenza obbligatoria istituiti in forma di associazione o fondazione. Esclusi dall’obbligo di monitoraggio anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) istituiti in Italia, i fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità e le forme pensionistiche complementari per cui vale il regime fiscale sostitutivo. Sono esonerate 2 anche le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per le organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia e i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. In particolare, per quanto riguarda diplomatici e frontalieri, l’esonero dal monitoraggio vale solo se l’attività lavorativa all’estero è stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia vi abbia trasferito le attività detenute all’estero. In linea generale, i contribuenti che affidano le attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari italiani sono esonerati da qualsiasi obbligo di monitoraggio.

Sanzioni più leggere – La sanzione amministrativa pecuniaria è ora stabilita dalla Legge europea tra il 3 e il 15 per cento dell’ammontare degli importi dichiarati (rispetto alla misura originaria che era compresa tra il 10 e il 50 per cento). La sanzione è compresa invece tra il 6 e il 30 per cento quando la violazione si riferisce a investimenti o attività estere di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Una specifica sanzione di 258 euro è prevista quando la dichiarazione relativa a investimenti o attività all’estero che possono produrre redditi imponibili in Italia è presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine. Gli Uffici possono disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

Per redditi di capitale e diversi conta l’autocertificazione – I redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari residenti che intervengono a riscuotere i relativi flussi finanziari e i redditi. Inoltre, alcune tipologie di redditi di capitale e diversi che derivano da questi investimenti o attività estere sono tassate alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. Il prelievo alla fonte va comunque effettuato, indipendentemente da un incarico a un intermediario per la riscossione, a meno che il contribuente non attesti, con un’autocertificazione, che i flussi finanziari non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera.