Dal 1 gennaio 2014 un nuovo Fondo per la famiglia

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bonus_bebeUna nuova misura, più immediata e diretta, a favore della famiglia è quella contenuta nel Fondo per i nuovi nati previsto, per tutto l’anno 2014, dalla Legge di stabilità (legge 27 dicembre 2013, n. 147- articolo 1 comma 201) Il Fondo suddetto annulla, con effetto dal 1 gennaio 2014, il precedente Fondo per il credito per i nuovi nati istituito con D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati disponibili alla data del 1 gennaio 2014 confluiranno in un Fondo per i nuovi nati istituito, nell’occasione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il nuovo Fondo sarà attivo grazie ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, all’interno del quale saranno stabiliti e chiariti i criteri per l’erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità. Le richieste relative al vecchio Fondo di credito per i nuovi nati, già presentate alle banche aderenti dai genitori dei bambini nati entro il 31 dicembre 2013, saranno vagliate secondo le procedure previste dalla precedente legge.
Le famiglie che desiderano ottenere il finanziamento possono rivolgersi ad una delle banche o degli intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco, continuamente aggiornato, è pubblicato su questo sito e sul sito www.abi.it. II finanziamento concesso, nella misura massima di 5.000 euro, può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di cinque anni.
A chi è rivolto
Possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli esercenti la potestà genitoriale su bambini nati a adottati negli anni 2012, 2013 e 2014.
In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o affido condiviso.
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla nascita o all’adozione.
Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva. Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all’estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.
Come si ottiene
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di nascita o di adozione, compilando direttamente presso le banche l’apposito modulo, nel quale viene autocertificato il possesso dei requisiti richiesti e dichiarando:
le proprie generalità e quelle del minore nato a adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento): Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice fiscale;
l’esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se si esercita tale potestà da solo a insieme ad altro soggetto;
in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell’altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore.
La Banca/Intermediario finanziario, accertata l’ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull’erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l’importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.
È possibile estinguere il debito in un’unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L’arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.
In caso di insolvenza, si è soggetti alle ordinarie procedure esecutive per il recupero del credito.
Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazione e stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla revoca del finanziamento.
Contatti
Per maggiori informazioni sull’iniziativa Fondo di credito per i nuovi nati è possibile raggiungere il contact center che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha realizzato in convenzione con l’INPS.
Per accedere al contact center:
telefonando al Contact Center al numero gratuito 803.164 potrai parlare con un operatore (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14), o utilizzare il servizio automatico (in funzione 24 ore al giorno, compresi i festivi; per la provincia di Bolzano in lingua tedesca). Il Contact Center fornisce informazioni anche in 7 lingue straniere (tedesco, inglese, francese, arabo, polacco, spagnolo e russo), utilizzando operatori bilingue, per i lavoratori stranieri, per gli extracomunitari e per cittadini residenti in Paesi diversi dall’Italia;
avendo un Personal Computer, dotato di cuffia e microfono, cliccando su “Chiama Ora”, potrai attivare una chiamata telefonica via internet;
Potrai inviare una e-mail utilizzando il servizio InpsRisponde.